Ecobonus 2018: tutte le novità e le opzioni di scelta

16/01/2018

La detrazione per singole unità e condomini varia dal 50% al 85%. Tutti gli interventi agevolabili con la relativa percentuale e l'opzione di scelta tra ecobonus 50% e bonus ristrutturazione in base al tipo di intervento

La Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) ha modificato diversi aspetti dei bonus relativi all'efficienza energetica degli edifici, in primis ridisegnando gli incentivi sul risparmio energetico con l'obiettivo di agevolare maggiormente i lavori capaci di migliorare la prestazione globale degli edifici.

Ecobonus 65% su singola unità
Il bonus, usufruibile fino al 31 dicembre 2018, da diritto ad una detrazione del 65% per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici come gli interventi che migliorano di almeno il 20% il fabbisogno annuo di energia primaria rispetto ai requisiti del DM 11 marzo 2018 e gli interventi di coibentazioni di strutture opache verticali e orizzontali che rispettano i requisiti dello stesso decreto ministeriale.

Ecco gli interventi che continuano a beneficiare dell'ecobonus 65%

  • installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;
  • sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti;
  • acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100 mila euro, a condizione che l’intervento porti a un risparmio di energia primaria pari al 20%;
  • acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento, acqua calda e climatizzazione.


Ecobonus 50% singola unità
Il bonus scende al 50% per le spese, sempre sostenute nell'anno corrente, relative a:

  • acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
  • acquisto e posa in opera di schermature solari;
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione con efficienza pari alla classe A di prodotto prevista dal Regolamento delegato (VE) N. 811/2013;
  • acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30mila euro.


Ricordiamo che, a livello fiscale, l'ecobonus si applica come detrazione dell'Irpef (per le persone fisiche) o dell'Ires (per le società) ed è ripartita in dieci quote annuali di medesimo importo, nell'anno in cui è sostenuta la spesa e nei successivi.

Ecobonus condomini
E' invariato fino al 2021: i lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità di cui si compone il condominio potranno usufruire di una detrazione del 70% nel caso di operazioni che interessino più del 25% della superficie disperdente dell'edificio e di una detrazione del 75% se si migliora la prestazione energetica invernale ed estiva almeno pari alla qualità media di cui al DM 26 giugno 2015.

La detrazione sale all'80% gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica che determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore, e all'85% in caso di passaggio a due classi di rischio inferiori.

Le modalità sono sempre le stesse: ripartizione in dieci quote annuali con tetto di spesa massima fissato a 136 mila euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari dell'edificio.

Per la case popolari (IACP) invece, c'è una novità: possono beneficiare di tutte le detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica (e non più solo di quelle sulle parti comuni che danno diritto a detrazioni maggiorate del 70% e del 75%).

Bonus ristrutturazione o ecobonus? I criteri per la scelta
Tra gli interventi per cui si pone la scelta tra bonus ristrutturazione ed ecobonus ci sono sostituzione di serramenti e sostituzione di caldaie a biomassa e caldaie a condensazione (sotto la classe A e senza sistemi intelligenti di termoregolazione), per cui l'ecobonus è stato appunto ridotto al 50%. Per l'acquisto e la posa in opera di schermature solari, invece, l'ecobonus è l'unica chance.

La differenza principale tra bonus ristrutturazione ed ecobonus è che il primo consiste in una detrazione Irpef del 50% e interessa solo i privati, coinvolgendo peraltro unicamente gli immobili residenziali. L'ecobonus invece è anche per le aziende e i professionisti (detrazione Ires), ovverosia i contribuenti che conseguono reddito d'impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali) e le associazioni tra professionisti. Inoltre, possono accedere al beneficio gli edifici esistenti di tutte le categorie catastali (anche rurali e strumentali) su cui vengono effettuati lavori di efficientamento energetico.

Il limite di spesa per il bonus ristrutturazione è 96 mila euro, ma i singoli interventi edilizi effettuati (sostituzione finestre, realizzazione di divisioni interne, ecc) non hanno un autonomo limite di spesa, rientrando nel limite previsto per l'unità abitativa.

Gli interventi agevolabili consistono nei lavori interni a immobili esistenti. Deve trattarsi di opere di:

  • manutenzione ordinaria (solo perle parti comuni dell'edificio);
  • manutenzione straordinaria;
  • ristrutturazione edilizia;
  • recupero e risanamento conservativo.


Sono detraibili non solo le spese necessarie all’esecuzione dei lavori, ma anche i costi di progettazione, le prestazioni professionali inerenti, le perizie ed i sopralluoghi. Le opere agevolate devono riferirsi alle seguenti componenti:

  • impianto idraulico ed elettrico;
  • inferriate fisse;
  • soppalco;
  • pareti interne ed esterne;
  • scale ed ascensore;
  • cablatura;
  • porta blindata;
  • impianto di allarme;
  • allargamento porte e finestre;
  • pavimentazione esterna;
  • facciata ed intonaci esterni;
  • canna fumaria;
  • citofoni, videocitofoni e telecamere;
  • caldaia, caloriferi e condizionatori;
  • abbattimento delle barriere architettoniche;
  • balconi e verande;
  • box auto;
  • contenimento dell’inquinamento acustico (isolamento).


Ecobonus: gli interventi e il tetto di spesa
Diverso il discorso per l'ecobonus: qui il tetto di spesa è per singolo intervento. Ecco un esempio:

  • 30 mila euro per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
  • 40 mila euro per le opere di riqualificazione dell'involucro di edifici esistenti, e per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (solare termico);
  • 60 mila euro per l'acquisto e posa in opera delle schermature solari
  • 100 mila euro per gli interventi di riqualificazione energetica globale.

E, adesso, un elenco delle componenti a cui possono riferirsi le opere di efficientamento energetico:

  • rivestimento termico alle porte d’ingresso e pannelli isolanti;
  • pompe di calore e impianti geotermici;
  • pavimento radiante;
  • impianto solare termico.

Per accedere ad entrambi i bonus (risturtturazioni ed eco) è necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • fattura relativa alle spese sostenute;
  • bonifico parlante, indicante la causale del versamento, il numero e la data della fattura, i dati del richiedente la detrazione(che può anche essere diverso dall'ordinante), il codice fiscale del beneficiario.