Attestato di prestazione energetica (APE): il vademecum per il cittadino

15/01/2018

L'APE (attestato di prestazione energetica) serve per certificare la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti. Il mancato rispetto degli obblighi è sanzionato con multe variabili da 1.000 a 18.000 euro

L'attestato di prestazione energetica o certificato energetico (APE) è un documento che attesta la prestazione e la classe energetica di un immobile e indica gli interventi migliorativi più convenienti.

In merito, si segnala un interessante e completo vademecum per il cittadino sull'attestato di prestazione energetica (APE), realizzato da ENEA, dove si spiega dettagliatamente di cosa si tratta, quando è necessario, chi lo redige e come si ottiene.

APE: cos'è nel dettaglio
Attraverso l’APE, che da ottobre 2015 ha un formato standard su tutto il territorio nazionale, il cittadino viene a conoscenza di caratteristiche quali il fabbisogno energetico dell'edificio o dell'unità edilizia, la qualità energetica del fabbricato, le emissioni di anidride carbonica e l’impiego di fonti rinnovabili di energia, che incidono sui costi di gestione e sull'impatto ambientale dell’immobile, ed è guidato verso una scelta consapevole nel caso di acquisto, locazione o di recupero (ristrutturazione o riqualificazione).

La prestazione energetica è la quantità di energia necessaria per soddisfare annualmente le esigenze legate a un uso standard dell’immobile per il riscaldamentoil raffrescamento, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria e, negli edifici non residenziali, anche per l’illuminazione, gli ascensori e le scale mobili.

Ape: quando è necessario
L'APE è obbligatorio:

  • per gli edifici nuovi per cui il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica è indispensabile ad ottenere il permesso di costruire;
  • per gli edifici esistenti, in caso di compravendita e di nuovo contratto di locazione;
  • in caso di lavori di ristrutturazione importante, ovvero interventi su elementi dell’involucro esterno (pareti perimetrali, copertura, infissi,..) la cui superficie complessiva sia superiore al 25% dello stesso.


Il mancato rispetto degli obblighi è sanzionato con multe variabili da 1.000 a 18.000 Euro. Inoltre l'APE può essere necessario per accedere a incentivi economici per la ristrutturazione.

Chi redige l'Ape
L'attestato deve essere redatto da un esperto indipendente, "accreditato" nel rispetto dei requisiti di legge (dpr 75/2013). L’esperto non deve avere legami di parentela con il richiedente e, nel caso di edifici esistenti, non deve essere coinvolto nella realizzazione dei lavori di ristrutturazione, né legato ai produttori dei materiali e dei componenti utilizzati. Nel caso di nuova costruzione, non deve essere coinvolto nelle attività di progettazione o realizzazione dei lavori.

Come si ottiene l'APE
L'APE può essere redatto per l'intero edificio o per la singola unità immobiliare a seconda delle specifiche esigenze. Nel caso di nuova costruzione la nomina dell'esperto deve avvenire prima dell’inizio lavori. L'APE va richiesto a proprie spese dal costruttore, nel caso di edifici nuovi, o dal proprietario o dal detentore dell’immobile, nel caso di edifici esistenti. L'esperto incaricato è obbligato a eseguire almeno un sopralluogo per acquisire e verificare i dati necessari alla redazione dell'APE. Al termine della compilazione l’esperto dovrà sottoscrivere l’APE (in quarta pagina) e trasmetterlo alla Regione o Provincia autonoma competente. Il richiedente riceverà l’APE dall'esperto che lo ha redatto, entro i quindici giorni successivi a tale trasmissione.

Validità
L'APE vale dieci anni a partire dalla data del suo rilascio. Deve essere aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la classe energetica dell’immobile. La validità è però legata al rispetto dei controlli di manutenzione ed efficienza energetica degli impianti termici dell'edificio previsti dalla normativa vigente (dpr 74/2013). Se i controlli non sono effettuati, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. Per questi motivi occorre allegare all'attestato i libretti degli impianti.

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