Reddito di inclusione (ReI): le linee guida ufficiali

30/03/2018

Importanti informazioni e chiarimenti sulle funzioni dei comuni e degli ambiti territoriali per l'attuazione della misura, sul passaggio dal SIA al ReI, sui destinatari e requisiti del Reddito di Inclusione

In contemporanea alla divulgazione dei dati sui primi tre mesi di erogazione del reddito di inclusione (ReI) da parte dell'Inps, il Ministero del Lavoro ha pubblicato un documento molto importante sia per i comuni/ambiti territoriali che per i cittadini, le linee guida ufficiali del ReI.

Il documento fornisce infatti informazioni e chiarimenti per l'attuazione della misura, sul passaggio dal SIA al ReI, sui destinatari e requisiti del reddito di inclusione, sulla decorrenza e le modalità di calcolo del beneficio economico, sulle modalità per la presentazione della domanda, sul riconoscimento e le modalità di erogazione della misura, sul progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa, sulle sanzioni e/o sospensioni del beneficio economico, sulla compatibilità con lo svolgimento dell'attività lavorativa e sull'integrazione del REI con le misure regionali.

Rimandando, per tutte le specifiche in dettaglio, all'articolo di riferimento, segnaliamo le novità principali contenute nelle linee guida.

Destinatari e requisiti del ReI

Il ReI viene riconosciuto ai nuclei familiari in possesso di particolari requisiti di residenza e soggiorno, familiari, nonché ulteriori requisiti concernenti la condizione economica del nucleo familiare.

Al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti di residenza e soggiorno e il nucleo familiare deve possedere i requisiti economici e gli altri requisiti (incompatibilità con la fruizione di ammortizzatori sociali e con il possesso di natanti e di autoveicoli e motoveicoli di recente prima immatricolazione).

I requisiti familiari, invece, devono essere posseduti solo al momento di presentazione della domanda. Esempio: se l'unico minorenne nel nucleo familiare diventa maggiorenne nel corso dell'erogazione del beneficio, il nucleo non perde il diritto a beneficiare della misura.

Imporante: con le risorse aggiuntive previste nella legge di bilancio 2018, dal 1° luglio 2018 il ReI diventerà universale: verranno cioè meno i requisiti familiari e resteranno solo i requisiti economici.

Presentazione domande 

La domanda per il ReI deve essere presentata presso il comune di residenza o presso specifici punti per l'accesso identificati dai comuni, che si coordinano a livello di Ambiti territoriali.

L'elenco di tali punti deve essere comunicato da ciascun ambito territoriale all'INPS, alla regione di competenza e al Ministero del Lavoro, che ne darà diffusione sul proprio sito istituzionale.

Per la fase di avvio della misura, i punti di accesso al REI sono gli stessi già utilizzati per il SIA, salvo diverso avviso del comune da portare a conoscenza della cittadinanza.

Progetto personalizzato di attivazione lavorativa

E' fondamentale in quanto, in sua assenza, non può avvenire l'erogazione del ReI. Il progetto viene predisposto dai servizi sociali del comune, che operano in rete con i servizi per l'impiego, i servizi sanitari e le scuole, nonché con soggetti privati attivi nell'ambito degli interventi di contrasto alla povertà, con particolare riferimento agli enti non profit.

Il Progetto riguarda l'intero nucleo familiare e prevede specifici impegni da parte della famiglia e interventi di supporto da parte dei servizi competenti, stabiliti sulla base di una valutazione multidimensionale delle proble matiche e dei bisogni.

La valutazione è finalizzata ad identificare i bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti. In particolare, l’analisi approfondisce le seguenti tematiche:

  • le condizioni personali e sociali;
  • la situazione economica;
  • la situazione lavorativa e il profilo di occupabilità;
  • l'educazione, l'istruzione, la formazione;
  • la condizione abitativa;
  • le reti familiari, di prossimità e sociali.


La durata del progetto può anche eccedere la durata del beneficio economico. Il progetto personalizzato è definito attraverso la partecipazione del nucleo familiare, che deve essere coinvolto anche nel monitoraggio e nella valutazione del progetto.

Nelle ipotesi di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento di cui all'art.20, comma 3, lettera a) del d.lgs. 150/2015, da parte anche di un solo componente del nucleo familiare beneficiario, si applicano le seguenti sanzioni:

  • la decurtazione di una mensilità del beneficio economico, in caso di prima mancata presentazione;
  • la decadenza dalla prestazione, nonché la decadenza dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.


LE LINEE GUIDA SUL REI COMPLETE