Fatture elettroniche tra privati, tutti i dettagli: app del Fisco e specifiche sui carburanti

02/05/2018

Agenzia delle Entrate: fissate le modalità per l'applicazione dell'e-fattura tra privati, che, come previsto dalla Legge di Bilancio 2018, partirà il 1° luglio 2018 per le cessioni di carburante e per i subappalti della PA e da gennaio 2019 per tutte le operazioni

Le regole per la fatturazione elettronica tra privati, obbligatoria anche per i professionisti e gli studi professionali, sono pronte. Il provvedimento di riferimento è quello firmato lo scorso 30 aprile dal direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, che fissa, nel rispetto dei tempi previsti dallo Statuto dei diritti del contribuente, le modalità per l'applicazione dell'e-fattura, che, come previsto dalla legge di Bilancio 2018, partirà il 1° luglio per le cessioni di carburante e per i subappalti della Pa e da gennaio 2019 per tutte le operazioni. Firmata inoltre la circolare n. 8/E, con cui vengono forniti i primi chiarimenti sulla base delle richieste rappresentate dagli operatori nel corso dei diversi incontri di coordinamento a livello ministeriale.

Per rendere più agevole la predisposizione delle fatture elettroniche e ridurre i tempi, l'Agenzia metterà a disposizione un servizio web e una app dedicata che consentirà al soggetto che emette la fattura anche di acquisire "in automatico" i dati identificativi del cessionario e l'indirizzo telematico tramite un QR-code reso disponibile dall'Agenzia a tutte le partite Iva nell'area autenticata del sito internet. Semplificazioni anche sul fronte della conservazione delle fatture, per cui potrà essere la stessa Agenzia, su richiesta, a "custodire" i documenti elettronici per conto degli operatori economici, e sul processo di recapito, con un nuovo servizio web gratuito che consentirà di registrare l'indirizzo telematico (codice destinatario o indirizzo Pec) prescelto per ricevere le fatture elettroniche.

Predisposizione e trasmissione della fattura elettronica 

Le fatture elettroniche potranno essere generate con strumenti resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia (una procedura web, una app e un software da installare su pc) o con software di mercato. Le e-fatture, che viaggeranno in maniera sicura tramite il Sistema di Interscambio (SdI), potranno essere trasmesse, anche tramite intermediari, via posta elettronica certificata oppure utilizzando le stesse procedure web e app; in alternativa, previo accreditamento al SdI, potranno essere inviate tramite un "web service" o per mezzo di un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti (FTP). In caso di superamento dei controlli minimi su alcuni dati obbligatori della fattura, sarà recapitata - entro 5 giorni - una "ricevuta di consegna" del file della fattura elettronica al soggetto che lo ha inviato e la fattura si considererà emessa.

Recapito semplificato per consumatori finali e piccole partite Iva 

Se la fattura elettronica è destinata a un consumatore finale, un soggetto Iva che rientra nei regimi agevolati di vantaggio o forfettario o dell'agricoltura, l'emittente potrà valorizzare solo il campo "Codice Destinatario" con un codice convenzionale e la fattura sarà recapitata al destinatario attraverso la messa a disposizione del file in un'apposita area web riservata dell'Agenzia delle Entrate. Della stessa semplificazione potrà usufruire anche il cessionario/committente Iva che non si trovi nelle condizioni di poter utilizzare, né direttamente né tramite un intermediario appositamente delegato, i canali standard per la ricezione (Pec, web service, Ftp): troverà le fatture nell’apposita area web riservata dell'Agenzia.

Conservazione facilitata con il supporto delle Entrate 

I cedenti/prestatori e i cessionari/committenti residenti, stabiliti o identificati in Italia possono conservare elettronicamente le fatture elettroniche e le note di variazione trasmesse e ricevute attraverso il Sistema di interscambio, utilizzando il servizio di conservazione elettronica, conforme a quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (Cad), gratuitamente messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, dopo aver aderito, anche tramite intermediari, all'accordo di servizio pubblicato nell'area riservata del sito web dell'Agenzia. L'Agenzia metterà, inoltre, a disposizione un servizio di ricerca, consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche emesse e ricevute all’interno di un’area riservata del sito.

Sicurezza dei dati 

Tutte le modalità di trasmissione avverranno attraverso protocolli sicuri su rete internet, come descritto nelle specifiche tecniche allegate al provvedimento. Inoltre, la consultazione degli archivi informatici dell'Agenzia delle Entrate è garantita da misure di sicurezza che prevedono un sistema di profilazione, identificazione, autenticazione e autorizzazione dei soggetti abilitati alla consultazione, di tracciatura degli accessi effettuati, con indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni svolte.

Carburanti: i chiarimenti principali 

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato anche una circolare sulle ultime novità in tema di fatturazione e pagamento per la cessione di carburanti interessati dall’e-fattura a partire dal prossimo luglio. Nel documento di prassi vengono, inoltre, forniti primi chiarimenti sull'ambito applicativo delle nuove regole sui contratti d'appalto.

Ecco i 'paletti' principali:

  • l'obbligo della fatturazione elettronica dal 1° luglio 2018 riguarda le cessioni di benzina o gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori per uso autotrazione, e non i prodotti utilizzati per gruppi elettrogeni, impianti di riscaldamento, attrezzi vari ecc;
  • l'obbligo riguarda soltanto i rapporti con soggetti passivi di imposta che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, eccettuati i contribuenti in regime di franchigia Iva e i produttori agricoli;
  • non è obbligatoria l'indicazione in fattura della targa o degli estremi di identificazione del veicolo (diversamente dalla scheda carburante, che richiede invece tali elementi;
  • qualora vengano compiute, contestualmente o in momenti diversi, più operazioni riepilogate in un'unica fattura, l'eventuale obbligo di fattura elettronica per alcune di esse si estende a tutte le operazioni collegate. Esempio: se il cliente effettua il rifornimento di carburante e richiede allo stesso gestore un intervento di riparazione, oppure il lavaggio del veicolo, la fattura cumulativa delle operazioni dovrà essere emessa in forma elettronica;
  • è comunque possibile avvalersi della fattura differita nell'ambito delle cessioni di carburanti che siano accompagnante da un documento, analogico o informatico, avente le caratteristiche previste dal dpr 472/96: in tal caso si potrà emettere un'unica fattura elettronica, entro il 15 del mese successivo.