Retribuzioni tracciabili dal 1° luglio 2018: il vademecum

13/06/2018

L'obbligo di pagare le retribuzioni con accredito su conto o pagamento elettronico scatta il 1° luglio 2018 e riguarda tutti i rapporti di lavoro dipendente e assimilati, comprese le collaborazioni coordinate e continuative e i soci delle cooperative ma non i non i lavoratori a partita Iva

Dal prossimo 1° luglio 2018, datori di lavoro e committenti saranno obbligati a procedere al pagamento delle retribuzioni, compresi gli acconti, esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con una delle modalità appositamente individuate dal legislatore. Ricadono nell'obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, tutte le tipologie di contratti di lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative ed i rapporti di lavoro con i soci di cooperative. Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro domestico e quelli con la Pubblica Amministrazione, così come non vi rientrano i lavoratori auotonomi.

La Fonduzione Consulenti del Lavoro, sul tema, ha realizzato un interessante vademecum riepilogativo delle novità e delle modalità operative che i datori di lavoro dovranno seguire per adempiere al nuovo obbligo sulla tracciabilità delle retribuzioni.

Le sanzioni sono davvero pesanti: nel caso di utilizzo di mezzi diversi da quali espressamente previsti per il pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro; sul piano probatorio, la firma apposta sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione è definito dal comma 912 della legge 205/2017, che lo individua in riferimento a:

  • rapporti di lavoro subordinato;
  • collaborazioni coordinate e continuative (quindi anche i lavoratori autonomi NON a partita Iva);
  • contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 142/2001.

Quanto ai "contratti di collaborazione coordinata e continuativa", il riferimento non può che essere circoscritto ai contratti d’opera ex art. 2222 c.c. che presentino gli ulteriori elementi previsti dall’articolo 409 c.p.c., come modificato dall'art. 15 della legge 81/2017. Ricordiamo che sono tali quelli che "[…] si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa".

Retribuzione e modalità di pagamento

L'obbligo riguarda i soggetti individuati che "corrispondono ai lavoratori la retribuzione […]". I datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con una delle seguenti modalità:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

L'obbligo riguarda esclusivamente la corresponsione della remunerazione relativa all’attività svolta dal lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, rientrante nel campo di applicazione della norma. Sono escluse invece le altre somme di denaro che possono essere versate al lavoratore come gli anticipi di cassa per fondo spese e rimborsi spese.

L'onere della prova ribaltato

La misura che introduce l'obbligo di stipendio tracciabile stabilisce anche che la busta paga non è più prova di avvenuto pagamento, per cui la firma del lavoratore sul cedolino di pagamento non ha più valore probatorio. In parole semplici, è il versamento stesso che costituisce prova dell'avvenuta operazione.

All'interno del documento è presente un esempio di lettera con le indicazioni sulle modalità di pagamento da inviare al cliente.