Formazione 4.0 per tutte le imprese: come funziona il credito di imposta

05/07/2018

Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali

E' ufficialmente partito, il credito d'imposta per gli investimenti effettuati dalle imprese per la formazione del personale negli ambiti funzionali al processo di trasformazione tecnologica e digitale 4.0.

Il decreto attuativo della misura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 22 giugno 2018, ma vediamo i punti principali.

Ambito di applicazione

Tra le attività ammissibili al credito d'imposta rientrano quelle di formazione concernenti le seguenti tecnologie: 

  • a) big data e analisi dei dati;
  • b) cloud e fog computing;
  • c) cyber security;
  • d) simulazione e sistemi cyber-fisici;
  • e) prototipazione rapida;
  • f) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA);
  • g) robotica avanzata e collaborativa;
  • h) interfaccia uomo macchina;
  • i) manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
  • l) internet delle cose e delle macchine; 
  • m) integrazione digitale dei processi aziendali. 

A chi si rivolge

  • imprese residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali;
  • enti non commerciali residenti svolgenti attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d'impresa;
  • imprese residenti all'estero con stabili organizzazioni sul territorio italiano.

Modalità di accesso al credito

  • si accede in maniera automatica in fase di redazione del bilancio, con successiva compensazione mediante presentazione del modello F24 in via esclusivamente telematica all'Agenzia delle Entrate.
  • sussistono obblighi di documentazione contabile certificata;
  • sussiste l'obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.