Retribuzioni tracciabili: le prime FAQ

31/08/2018

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha raccolto in un approfondimento alcune delle numerose FAQ ricevute sul tema, con l'obiettivo di fare chiarezza su diversi punti critici della normativa

Dallo scorso 1° luglio 2018, datori di lavoro e committenti sono obbligati a procedere al pagamento delle retribuzioni, compresi gli acconti, esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con una delle modalità appositamente individuate dal legislatore (cd. retribuzioni tracciabili).

Ricadono nell'obbligo, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018, tutte le tipologie di contratti di lavoro subordinato, le collaborazioni coordinate e continuative ed i rapporti di lavoro con i soci di cooperative. Sono esclusi, invece, i rapporti di lavoro domestico e quelli con la Pubblica Amministrazione, così come non vi rientrano i lavoratori auotonomi.

In tal senso, per chiarire i dubbi di tutti gli operatori coinvolti, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha raccolto nell'approfondimento del 3 agosto 2018 alcune delle numerose FAQ ricevute sul tema, con l'obiettivo di fare chiarezza su diversi punti critici della normativa. Tra le criticità, ad esempio, quelle relative ad anticipi di cassa, rimborsi spese, indennità di trasferta e pagamenti con carta di credito.

Nel documento, inoltre, vengono illustrate le nuove modalità con cui datori di lavoro e committenti devono corrispondere le retribuzioni ai lavoratori e specificati i rapporti di lavoro non coinvolti dagli obblighi di tracciabilità.

Ambito di applicazione

L’ambito di applicazione è definito dal comma 912 della legge 205/2017, che lo individua in riferimento a:

  • rapporti di lavoro subordinato;
  • collaborazioni coordinate e continuative (quindi anche i lavoratori autonomi NON a partita Iva);
  • contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge 142/2001.

Quanto ai "contratti di collaborazione coordinata e continuativa", il riferimento non può che essere circoscritto ai contratti d'opera ex art. 2222 c.c. che presentino gli ulteriori elementi previsti dall’articolo 409 c.p.c., come modificato dall'art. 15 della legge 81/2017. Ricordiamo che sono tali quelli che "[…] si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa".

Retribuzione e modalità di pagamento

L'obbligo riguarda i soggetti individuati che "corrispondono ai lavoratori la retribuzione […]". I datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con una delle seguenti modalità:

  • bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
  • strumenti di pagamento elettronico;
  • pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, ad un suo delegato.

L'obbligo riguarda esclusivamente la corresponsione della remunerazione relativa all’attività svolta dal lavoratore, sia esso subordinato o autonomo, rientrante nel campo di applicazione della norma. Sono escluse invece le altre somme di denaro che possono essere versate al lavoratore come gli anticipi di cassa per fondo spese e rimborsi spese.

Possibilità di usare una carta di credito prepagata per accreditare la retribuzione

E' possibile, secondo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 910 dell'art.1 della Legge di Stabilità 2018, utilizzare strumenti di pagamento elettronico e pertanto anche carte di credito prepagate intestate ai lavoratori. Ciò anche se la carta non è collegata ad un IBAN: in tal caso, il datore di lavoro dovrà conservare le ricevute di versamento anche per l'esibizione agli organi di vigilanza.

Sanzioni in caso di mancato utilizzo dei sistemi di pagamento tracciabili

Il regime sanzionatorio è riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro, con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati dalla violazione.

Conseguentemente, il riferimento all'erogazione della retribuzione comporta l'applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l'illecito.