Seggiolini salva bebè: l'obbligo è legge. I dettagli

27/09/2018

L'Assemblea del Senato ha approvato in via definitiva il disegno di legge n.766 "Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi"

Mai più tragedie che coinvolgono i bambini dimenticati in auto: la legge sui seggiolini salva bebè, che introduce l'obbligo di installare, nelle automobili e non solo, dispositivi elettronici ad hoc per prevenire l'abbandono degli "Under 4" nei veicoli chiusi è stata approvata in via definitiva. L'obbligo dovrebbe entrare in vigore dal 1° gennaio 2019 (si attende la pubblicazione in GU).

Il testo del DDL n.776 "Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi", che era stato approvato dalla Camera dei Deputati lo scorso 6 agosto 2018, modifica l'art.172 del C.d.S in materia di cinture di sicurezza, per introdurre l'obbligo, quando si trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni, di utilizzare un dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono.

Il conducente di veicoli di alcune specifiche categorie - a cominciare da quelli destinati al trasporto di persone con massimo 8 posti a sedere oltre a quello per il conducente - "immatricolati in Italia o, immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni", assicurato al sedile con il sistema di ritenuta per bambini già previsto dal codice della strada, è obbligato a "utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino".

Specifiche tecniche e multe per inosservanza

  • in base al DDL le caratteristiche tecnico-costruttive e funzionali del dispositivo saranno definite con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge;
  • le nuove disposizioni si applicano decorsi centoventi giorni dall'entrata in vigore del decreto del MIT con le specifiche tecniche e comunque a decorrere dal 1° luglio 2019;
  • il testo estende le sanzioni già previste dal C.d.S. per il mancato uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini anche all'assenza del sistema di allarme anti-abbandono con una sanzione amministrativa pecuniaria da 81 a 326 euro. Nel caso in cui la violazione ricorra per almeno due volte nell'arco di due anni è prevista la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 giorni a due mesi;
  • l'art.3 della legge contempla la possibilità di prevedere, con appositi provvedimenti legislativi, agevolazioni fiscali limitate nel tempo per agevolare l'acquisto dei dispositivi di allarme.