Gestione Separata: obblighi contributivi per lavori in paesi UE

18/10/2018

L'INPS fornisce agli iscritti alla Gestione Separata precisazioni sugli obblighi contributivi per le attività svolte in paesi comunitari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 883/2004

Con circolare 102/2018, l'Inps ha fatto chiarezza sugli obblighi contributivi di tutti i lavoratori iscritti alla gestione separata.

Va detto, in primis, che la circolare 82/2010 aveva rilevato come nessuna norma comunitaria specifica fosse applicabile direttamente alle categorie di lavoratori iscritti alla Gestione Separata, definendo attività subordinata o autonoma anche quelle ad esse assimilate in base alla legislazione nazionale.

Tali categorie di lavoratori, pertanto, dal punto di vista previdenziale sono assimilate ai dipendenti oppure agli autonomi.

In particolare, con la circolare 83/2010, sono assimilati ai lavoratori dipendenti i titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata da MIUR;
  • collaborazione coordinata e continuativa (con contratto a progetto/programma di lavoro fase di esso);
  • collaborazione occasionale;
  • collaborazione coordinata e continuativa di titolari di pensione di vecchiaia o ultrasessantacinquenni;
  • collaborazione coordinata e continuativa presso la pubblica amministrazione;
  • medico in formazione specialistica;
  • associato in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • volontario del servizio civile.

Sono invece assimilati ai lavoratori autonomi i titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, di associazioni e di altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipante a collegi e commissioni;
  • venditore porta a porta;
  • rapporto occasionale autonomo;
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna cassa previdenziale obbligatoria.

Con le modifiche legislative introdotte dal decreto legislativo 81/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2016 sono assimilati ai lavoratori dipendenti i titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio erogata dal MIUR;
  • medico in formazione specialistica;
  • collaborazione coordinata e continuativa le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente sia nei tempi che nel luogo di lavoro (etero organizzate);

Sono, invece, assimilati agli autonomi i titolari dei seguenti tipi di rapporto:

  • amministratore, sindaco, revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, liquidatore di società;
  • collaboratore di giornale, riviste, enciclopedia e simili;
  • partecipante a collegi e commissioni;
  • venditore porta a porta;
  • rapporto occasionale autonomo;
  • collaborazione coordinata e continuativa nei casi in cui il rapporto non è etero organizzato;
  • tutti i liberi professionisti per i quali non è prevista alcuna cassa previdenziale obbligatoria.
Nelle ipotesi in cui ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata siano da applicare le disposizioni comunitarie in materia di legislazione applicabile, le valutazioni devono essere effettuate, nel rispetto delle classificazioni di cui sopra, a seconda dell'arco temporale in cui si colloca l'attività lavorativa.