Reddito di Cittadinanza (RdC): requisiti, nucleo familiare, importi degli assegni, ricerca lavoro

04/01/2019

Reddito di cittadinanza al via da aprile 2019: il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario dovranno attivarsi per la ricerca di un posto di lavoro, pena la perdita del sostegno economico per tutto il nucleo familiare

Il reddito di cittadinanza 2019 prende forma: sarà istituito "a decorrere dal mese di aprile 2019" e il sostegno decorrerà "dal mese successivo a quello della richiesta".

Dalla relazione illustrativa alla bozza di decreto attuativo del cd. reddito di cittadinanza (RdC), previsto dalla legge 145/2018 (Legge Bilancio 2019) si evinche che la nuova misura:

  • è dedicata a cittadini taliani, europei e stranieri in possesso di permesso di soggiorno, residenti in Italia da almeno cinque anni;
  • partirà dal mese di aprile 2019 e se il nucleo familiare è composto solo da soggetti di età non inferiore a 65 anni si chiamerà "pensione di cittadinanza";
  • spetterà per 18 mesi e potrà essere rinnovato con una sospensione di un mese (non necessaria nel caso di pensione di cittadinanza);
  • potrà valere dai 480 euro (40 al mese per 12 mesi) a 17.160 euro (1.430 al mese).

Requisiti

La principale novità rispetto al reddito di inclusione è che l'erogazione del reddito di cittadinanza è condizionata all'adesione a un percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo che prevede, tra l'altro, attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi (condizione non prevista nel caso di pensione di cittadinanza).

L'art.2 (identificazione dei beneficiari) specifica che la misura spetterà ai nuclei familiari di cittadini italiani, europei e anche stranieri in possesso di diversi requisiti declinati in tre tipologie:

  1. residenza e soggiorno:
  2. reddituali e patrimoniali;
  3. godimento di beni durevoli.

Residenza e soggiorno

Per quanto concerne la cittadinanza, oltre agli italiani e ai cittadini UE, il reddito di cittadinanza spetterà anche ai cittadini di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno Ue di lungo periodo (in ogni caso, è richiesta la residenza in Italia continuativa da almeno cinque anni).

Requisiti reddituali e patrimoniali

I requisiti reddituali e patrimoniali fanno riferimento alla disciplina dell'ISEE (dpcm 159/2013). Per quanto riguarda il reddito familiare, tuttavia, non si considerano i trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE. Il Rdc si potrà fruire anche in costanza di godimento di Naspi (indennità di disoccupazione).

Con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso di:

  • un valore dell'ISEE non superiore ad euro 9.360;
  • un valore del patrimonio immobiliare, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad euro 30.000;
  • un valore del patrimonio mobiliare non superiore ad una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo, nonché di ulteriori euro 5.000 per ogni componente con disabilità, come definita a fini ISEE;
  • un valore del reddito familiare, inclusivo dei trattamenti assistenziali percepiti, inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 3 del medesimo articolo. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza, riservata ai nuclei familiari composti di soli soggetti di 65 anni e oltre, e comunque ad euro 9.360 euro nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione. Sono inoltre previsti alcuni requisiti in materia di possesso di autoveicoli o motoveicoli o imbarcazioni da diporto.

Il beneficio economico (art.3)

Dipende dal numero dei componenti, come pesati dalla specifica scala di equivalenza adottata, dalla situazione reddituale dei componenti il nucleo familiare, dalla fruizione di altri trattamenti economici assistenziali, dal bisogno abitativo e, nella fattispecie, dal canone di locazione versato come da contratto regolarmente registrato.

Pertanto, il beneficio massimo - pari per un singolo a 780 euro mensili - è percepibile solo da chi ha risorse reddituali pari a 0, non riceve altri trattamenti (al netto di quelli non sottoposti a prova dei mezzi, tra i quali il più rilevante è l’indennità di accompagnamento) e versa un canone di locazione di almeno 280 euro mensili.

Il RdC si caratterizza in sostanza nelle forme di una integrazione al reddito che è somma di due componenti:

  • un reddito minimo garantito, nelle forme più classiche (una integrazione volta cioè a coprire la distanza da una certa soglia di risorse). La soglia massima è fissata a 6.000 euro (7.560 euro nel caso di pensione di cittadinanza) per il singolo componente; in presenza di più componenti si può arrivare a massimo 12.600 euro;
  • un sostegno all'affitto per le famiglie non proprietarie (e quindi con bisogni economici maggiori): il massimo del sostegno è 3.360 euro (1.800 euro nel caso di pensione di cittadinanza); ovvero in misura pari alla rata del mutuo fino a un massimo di 1.800 euro annui nel caso di nuclei familiari residenti in abitazioni di proprietà per il cui acquisto o per la cui costruzione sia stato fatto un contratto di mutuo da un componente la famiglia.

Sia per il Rdc che per la Pensione di cittadinanza la somma delle due componenti è sempre pari al massimo a 780 euro mensili moltiplicati per la scala di equivalenza. I parametri della scala di equivalenza sono i seguenti: 1 per il primo componente, 0,4 aggiuntivi per ogni componente maggiorenne e 0,2 per ogni componente minorenne. Il parametro massimo della scala di equivalenza è posto pari a 2,1.

In ogni caso il beneficio economico:

  • non può superare la soglia di 9.360 euro annui (780 euro) nel caso di singolo componente, ridotta del valore del reddito familiare; la misura massima in caso di più componenti può arrivare a euro 19.656 (1.638 euro mensili, anche se in realtà non si andrà sopra i 1.430);
  • non può essere inferiore a 480 euro annui (40 euro mensili).

Lavoro condizione sine qua non

Tutta la famiglia sarà coinvolta nei due percorsi possibili, 'Patto di inclusione sociale' o 'Patto per il lavoro', salvo chi ha compiti di cura di bimbi piccoli (entro i 3 anni) o disabili. Insieme alla domanda il richiedente dovrà dare immediata disponibilità al lavoro (Did) e successivamente saranno individuati gli altri componenti del nucleo "tenuti a rispettare gli obblighi connessi alla fruizione" del reddito.

Nei trenta giorni successivi al riconoscimento del beneficio ci sarà la convocazione (per ora si parla di centri per l'impiego o servizi sociali del comune, ma, stando agli annunci, dovrebbero essere coinvolti anche le agenzie per il lavoro private) e la valutazione "dei bisogni del nucleo familiare e dei suoi componenti", individuando "i componenti del nucleo familiare tenuti, oltre al richiedente" che dovranno rispettare alcuni obblighi, a partire da quello di "accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue", e a dare disponibilità di un "massimo di otto ore settimanali" da dedicare a progetti "gestiti dai comuni, utili alla collettività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni", pena la "perdita del beneficio per l'intero nucleo familiare".

Riassumendo: il richiedente e tutti i componenti del nucleo familiare beneficiario dovranno attivarsi per la ricerca di un posto di lavoro, pena la perdita del sostegno economico per tutto il nucleo familiare. E dovranno rendersi disponibili, per almeno otto ore settimanali, a partecipare a progetti comunali di utilità sociale.

La Did non opera in caso di richiesta di pensione di cittadinanza, mentre è esclusa per i componenti del nucleo beneficiario del RdC pensionati o con età superiore a 65 anni.  A tal fine, chi farà richiesta del RdC dovrà fare anche la Did a nome di tutti i componenti il nucleo familiare in età da lavoro, purché non già occupati e non frequentanti un corso di studio o di formazione. Questi soggetti, poi, pena la perdita del bonus economico per l'intero nucleo familiare, saranno tenuti a:

  • a) collaborare alla definizione del "patto per il lavoro" con gli operatori del centro per l'impiego o dei servizi sociali del comune di residenza (la scelta di preferenza per l'uno o per l'altro è espressa nella domanda di RdC);
  • b) accettare espressamente gli obblighi e gli impegni previsti nel "patto per il lavoro" (percorso personalizzato di accompagnamento all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale), tra cui quello di accettare corsi di formazione, di accettare almeno una di tre offerte di lavoro congrue e di offrire la propria disponibilità alla partecipazione a progetti gestiti dal comune di residenza, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni, per almeno otto ore settimanali.

Gli esclusi

Non hanno diritto al RdC i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, i ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello stato o di altra PA, i nuclei familiari con componenti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie (l'esclusione perdura per un anno dalle dimissioni).

Comunicazioni obbligatorie (CO)

In caso di variazione della condizione occupazionale di uno o più componenti del nucleo familiare, il maggiore reddito da lavoro concorrerà alla determinazione del RdC in misura pari all'80% ("sconto" del 20%), a decorrere dal mese successivo a quello in cui c'è stata la variazione, fino a quanto il maggiore reddito non è ordinariamente recepito nell'Isee (in via generale a gennaio dell'anno seguente).

Nel caso di nuova occupazione come lavoro dipendente il reddito verrà desunto dalle comunicazioni obbligatorie (le "CO" che i datori di lavoro sono tenuti a fare online, su cliclavoro) che, conseguentemente, dal prossimo mese di aprile verranno implementate per contenere la nuova informazione relativa alla retribuzione (o al compenso, in caso di co.co.co.)