Regime forfettario 2019: come funziona l'estensione

10/01/2019

Sale a 65.000 euro il limite dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell'anno precedente per accedere al regime forfettario. Novità e nuovi requisiti

La Legge di Bilancio 2019 ha modificato le 'regole' per l'accesso al regime forfettario, introdotto dalla Finanziaria 2015: scatta l'imposta sostitutiva unica al 15 per cento per i contribuenti che hanno conseguito nell'anno precedente ricavi, ovvero percepito compensi, fino a un massimo di 65.000 euro, con condizioni di accesso semplificate.

La soglia e le semplificazioni

Si diceva, appunto, dei 65 mila euro come unica soglia di ricavi per l'accesso al nuovo regime. Fino al 31 dicembre 2018, invece, le soglie di ricavi che occorre rispettare per poter accedere al regime variano in base al codice attività esercitato dal soggetto aderente (c.d. codice Ateco).

Inoltre, vengono eliminate le altre condizioni per l'accesso al regime previste dalla previgente normativa quali:

  • aver sostenuto spese per lavoro dipendente;
  • costo complessivo, al lordo degli ammortamenti, di beni mobili strumentali al 31.12 non superiore a 20 mila euro.

I divieti

Rispetto alla vecchia disciplina del regime forfettario, resta fermo il fatto che non possano accedere allo stesso gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a:

  • società di persone;
  • associazioni;
  • imprese familiari;

di cui all'articolo 5 del TUIR (22 dicembre 1986, n. 917). 

Non possono inoltre fruire del regime agevolato quei soggetti che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Ricapitolando: il possesso di una quota pari al 10% del capitale sociale di una Srl potrebbe non essere considerato un ostacolo per l’adesione al regime forfettario 2019.

In ultimo, si segnala che un'altra importante modifica introdotta con finalità antielusive, rispetto all’originario regime forfettario, limita le persone fisiche:

  • la cui attività sia stata esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso (2018) rapporti di lavoro;
  • erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta;
  • svolgano l’attività nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

Redditività e reddito imponibile

Restano invariati i coefficienti di redditività, da applicare all'ammontare dei ricavi e compensi conseguiti, per la determinazione del reddito imponibile. Da questo andranno poi dedotti i contributi previdenziali versati e si applicherà l'imposta sostitutiva del 15% (anch'essa invariata).