Reddito di Cittadinanza definitivo: requisiti, beneficiari, importi, ruolo dei comuni

25/01/2019

Le domande si potranno presentare dopo il giorno 5 di ogni mese, online o alle Poste o tramite CAF, e occorre essere cittadini italiani, europei o stranieri lungo soggiornanti. Le slide descrittive del Governo

Il Reddito di cittadinanza (Rdc) è concepito quale misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione. Il Rdc assume la denominazione di Pensione di cittadinanza per i nuclei familiari composti esclusivamente da uno o più componenti di età pari o superiore a 67 anni, adeguata agli incrementi della speranza di vita.

Requisiti per beneficiarne

I beneficiari del RdC e i relativi requisiti reddituali e patrimoniali per accedere al beneficio prevedono:

  • il possesso di un ISEE inferiore a 9.360 euro;
  • un valore del patrimonio immobiliare non superiore a 30.000 euro;
  • un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementabile di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo. I predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità;
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per uno specifico parametro della scala di equivalenza;
  • la non disponibilità di autoveicoli, motoveicoli, navi e imbarcazioni da diporto.

Per accedere al reddito di cittadinanza, le cui domande si potranno presentare dopo il giorno 5 di ogni mese, online o alle Poste o tramite Caf, occorre essere cittadini italiani, europei o stranieri lungo soggiornanti e risiedere in Italia da almeno 10 anni, di cui gli ultimi due in via continuativa.

Viene inoltre prevista la compatibilità del Reddito di cittadinanza con la NASpI e con altre forme di sostegno al reddito. Per la Pensione di cittadinanza, i requisiti di accesso e le regole del beneficio economico sono le medesime del RdC.

Tempistiche e modalità di erogazione

Il beneficio sarà compreso tra i 480 e i 9.360 euro annui, in considerazione degli specifici parametri già indicati.

Decorre dal mese successivo a quello della richiesta ed è riconosciuto, fermo rimanendo il possesso dei requisiti, per un periodo continuativo non superiore ai diciotto mesi.

Può essere rinnovato, previa sospensione di un mese. La sospensione non opera nel caso della Pensione di cittadinanza. Il RdC viene riconosciuto dall’INPS ed è erogato tramite la Carta Rdc. Ai suoi beneficiari sono estese le agevolazioni relative alle tariffe elettriche e quelle riguardanti la compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciute alle famiglie economicamente svantaggiate.

Il reinserimento lavorativo

Si introduce un meccanismo volto a garantire l’inserimento o il reinserimento del beneficiario del Rdc nel mondo del lavoro, attraverso un percorso personalizzato che potrà riguardare attività al servizio della comunità, riqualificazione professionale, completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inclusione sociale e all’inserimento nel mercato del lavoro.

In particolare, il beneficiario dovrà sottoscrivere il Patto per il Lavoro o per l’Inclusione sociale, partecipare alle specifiche iniziative formative previste e non potrà rifiutare le offerte di lavoro proposte dai Centri per l’impiego in base a specifici requisiti di distanza e di durata del periodo di disoccupazione.

In particolare, nei primi 12 mesi la prima offerta potrà arrivare nel raggio di 100 km - 100 minuti di viaggio; se è rifiutata la seconda offerta potrà arrivare nel raggio di 250 km e se anche questa viene rifiutata, la 3° offerta potrà arrivare da tutta Italia. Dopo il primo anno di erogazione anche la prima offerta di lavoro potrà arrivare fino a 250 km di distanza e la terza da tutto il territorio nazionale. Dopo i 18 mesi di erogazione le offerte di lavoro possono arrivare da tutto il territorio nazionale.

Sanzioni

Si prevedono sanzioni nei casi in cui vengono forniti, con dolo, dati e notizie non rispondenti al vero nel corso della procedura di richiesta del RdC.

Le pene prevedono la reclusione da due a sei anni, oltre alla decadenza dal beneficio e al recupero di quanto indebitamente percepito, comunque disposti anche in assenza di dolo. In caso di dolo, il RdC non potrà essere nuovamente richiesto, se non decorsi dieci anni dalla richiesta che ha dato luogo alla sanzione. Si prevede altresì la decadenza dal beneficio quando vengono meno alcune condizioni riguardanti gli adempimenti.

Patto per il lavoro e Patto per l'inclusione sociale

Il beneficiario è tenuto ad offrire nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale la propria disponibilità per la partecipazione a progetti a titolarità dei comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali.

La partecipazione ai progetti è facoltativa per le persone non tenute agli obblighi connessi al Rdc. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al presente comma e comunicano le informazioni sui progetti ad una apposita sezione della piattaforma dedicata al programma del RdC del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’avvenuto assolvimento di tali obblighi viene attestato dai comuni, tramite l’aggiornamento della piattaforma dedicata.

Verifica dei requisiti di residenza e soggiorno

Nelle more del completamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione residenteresta in capo ai comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno. L’esito delle verifiche è comunicato all’INPS per il tramite della piattaforma finalizzata al coordinamento dei comuni.

Il testo del decreto e le slide descrittive dettagliate sul provvedimento, a cura del Governo, sono disponibili in allegato.