Reddito di Cittadinanza: ecco i moduli Inps per la domanda

01/03/2019

L'Inps ha pubblicato i tre modelli per presentare la domanda di reddito (RdC) e pensione di cittadinanza (PdC)

L'Inps ha pubblicato sul proprio sito internet i tre modelli per la richiesta di Reddito di Cittadinanza e Pensione di Cittadinanza.

I modelli sono tre:

  • modulo di domanda per richiedere il sussidio (codice SR180);
  • modulo per dichiarare le variazioni successive all'erogazione del sussidio (codice SR181);
  • modulo per comunicare le attività di lavoro e i redditi non rilevati nell'Isee, cd. modello RdC/PdC Ridotto (codice SR188).

Le domande si possono presentare dal 6 marzo 2019.

Il beneficio può essere richiesto, dopo il quinto giorno di ciascun mese:

  • presso Poste Italiane;
  • in modalità telematica, con il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) almeno di Livello 2, accedendo al portale www.redditodicittadinanza.gov.it;
  • presso i Centri autorizzati di Assistenza Fiscale (CAF).

I dettagli del Modello di domanda

Il modello di domanda compone di quattro facciate, più altre quattro di spiegazione; è organizzato in quadri (da A a G) e predisposto anche per il caso di richiesta del sussidio nell'interesse di soggetti incapaci.

Oltre alle generalità del richiedente, che è il soggetto che acquisirà la titolarità della carta di pagamento su cui sarà accreditato il sussidio, vanno indicati un cellulare e un'email, indirizzi ai quali saranno effettuate le comunicazioni legate al sussidio, a cominciare dall'ammissione o esclusione, da parte dell'Inps.

Il modello "Rdc/Pdc– Com Ridotto"

Presupposto per fare domanda di Rdc/Pdc è l'aver presentato e ottenuto l'Isee. Qualora uno o più soggetti del nucleo familiare svolga attività lavorativa avviata durante il periodo di riferimento dell'Isee o successivamente a esso, è necessario compilare il modello "RdC/PdC – Com Ridotto". In tal caso la prassi cambia e va tenuto presente che:

  • se la DSU (domanda per ottenere l'Isee) è stata presentata tra il 1° gennaio e il 31 agosto 2019, il modello "Com Ridotto" va compilato se l'attività lavorativa è iniziata dal 1° gennaio 2017;
  • se la DSU è stata presentata tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2019, il modello "Com Ridotto" va compilato per le attività iniziate dopo il 1° gennaio 2018.
  • se manca il modello "Com Ridotto", l'Inps non può procedere alla definizione della domanda.

Per la presentazione del modello "Com Ridotto":

  • se la domanda è presentata presso i Caf ovvero telematicamente, il modello può essere compilato contestualmente alla domanda barrando l'apposita casella del quadro E del modulo di domanda;
  • se la domanda è stata presentata presso le Poste ed è stata barrata l'apposita casella del quadro E, il modello  andrà compilato e trasmesso tramite Caf, solo dopo che l'Inps abbia assegnato un identificativo alla domanda di RdC/PdC ed entro 30 giorni dalla presentazione della stessa.

Il modello «Rdc/Pdc– Com Esteso

Serve a comunicare ogni variazione successiva alla presentazione della domanda di Rdc/Pdc, entro 30 giorni: dimissioni volontarie di componente il nucleo familiare; presenza di membri in stato detentivo o ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a carico dello stato o altra pa ovvero la cessazione dello stato di detenzione o ricovero; etc.

Non solo: il modello esteso serve anche per comunicare, entro 15 giorni, ogni variazione che comporti la perdita dei requisiti per il diritto al Rdc/Pdc, nonché il reddito presunto di lavoro dipendente per un rapporto sopravvenuto e quello di lavoro autonomo, trimestralmente, in caso di avvio di nuova attività.