Viaggi con pullman turistici o gite scolastiche: i consigli per partire tranquilli

22/03/2019

L'Asaps ha pubblicato un interessante "guida" con consigli ad hoc per chi organizza gite con pullman turistici o gite scolastiche

Le 8 regole suggerite dall'Asaps per chi organizza qualsiasi tipo di gita (di gruppo o scolastica):

  1. affidarsi sempre a ditte serie e conosciute;
  2. un prezzo molto più basso delle tariffe normali può essere indice di scarsa professionalità e di basso livello di affidamento;
  3. pretendere che per i viaggi lunghi il conducente (o i conducenti) abbia riposato il numero di ore previsto. Per i viaggi che iniziano all'alba, il conducente non deve essere tornato la sera prima, o addirittura la notte stessa da un precedente viaggio;
  4. verificare che il veicolo sia stato sottoposto alla prevista revisione;
  5. verificare che sia adeguatamente munito di pneumatici regolari nel battistrada;
  6. verificare che per i viaggi in periodo invernale e quelli destinati a raggiungere località di montagna, il mezzo sia munito di catene o pneumatici da neve;
  7. pretendere nel modo più assoluto che il conducente non beva alcolici durante il periodo del viaggio e nelle soste durante la consumazione dei pasti, e qualora risulti che ha bevuto, rifiutarsi assolutamente di riprendere l’itinerario;
  8. accertare che il conducente non superi le ore previste di guida. Normalmente 9 ore al giorno con periodi che non superino le 4 ore e mezza con una interruzione di almeno 45 minuti, sostituibile con due pause di cui la prima di 15 minuti, seguita dalla seconda di 30 minuti. Eccezionalmente e per non più di due volte la settimana il conducente può raggiungere le 10 ore di guida. L’orario di guida settimanale non può superare complessivamente 56 ore e in due settimane consecutive 90 ore. Se in una settimana se ne lavorano 50 in quella successiva ci si dovrà limitare a 40 ore di guida. Dopo un massimo di 6 periodi di guida il conducente deve fruire almeno di un riposo settimanale di almeno 45 ore consecutive che può essere ridotto a 24 ore con l’obbligo di compensazione entro la terza settimana successiva a quella in cui si è verificata la riduzione.