Imu e Tasi 2019: versamento prima rata entro il 17 giugno. Esenzioni, aliquote, agevolazioni

07/06/2019

Entro il 17 giugno 2019 i contribuenti obbligati al versamento della tassa sui servizi indivisibili e dell'imposta municipale propria devono procedere al pagamento del primo 50% dovuto sulla Tasi e sull'Imu. Saldo entro il 16 dicembre 2019

Ricordiamo che il primo acconto di Imu e Tasi del 17 giugno 2019 sarà uguale al 50% dell'imposta e dovrà essere corrisposto con le aliquote valide per il 2018, qualora la situazione immobiliare non sia cambiata.

NB - la Legge di Bilancio 2019 consente nuovamente ai comuni di applicare l'aliquota massima per il calcolo di Imu e Tasi: in tal senso, si evidenzia che le modifiche entreranno in vigore a partire dalla seconda rata la cui scadenza è prevista per il 16 dicembre. Entro questa data, bisognerà effettuare il ricalcolo secondo le direttive comunali ed eventualmente pagare la differenza rispetto all’acconto di giugno.

E' possibile anche il versamento dell'intero importo in presenza di apposita delibera comunale, mentre il saldo di dicembre dovrà essere corrisposto entro il giorno 17.

Imu 2019: assoggettamento, esenzioni e base di calcolo

L'Imu 2019 (imposta municipale propria) è la tassa sui beni immobili di proprietà, che viene pagata sulla prima casa di lusso, sulle seconde case e altri tipi di immobili come capannoni, uffici, negozi ecc.

Il primo acconto del 50% del tributo totale è calcolato sulle aliquote deliberate dal comune che prevedono un'aliquota massima sulle prime case di lusso pari al 4 per mille ed un'aliquota massima seconda casa del 10,76.

Per i comuni senza delibera, le aliquote per il calcolo Imu/Tasi da usare per l'acconto rimangono quelle del 2018, da conguagliare poi con la scadenza del saldo di dicembre (si veda, in merito, quanto già sottolineato).

Devono corrispondere l'Imu tutti i titolari di fabbricati ed aree edificabili. Pagano l'Imu 2019 anche i titolari di immobili di lusso, ville e castelli (inquadrati nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Ne sono invece esenti:

  • titolari di immobili adibiti ad abitazione principale (prima casa) o equiparati (ad esempio: immobili posseduti dai dipendenti del comparto sicurezza, alloggi sociali);
  • terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli;
  • titolari di immobili assegnati al coniuge in caso di separazione;
  • le case appartenenti a cittadini residenti all'estero, se si è pensionati nel Paese dove si risiede, se si è iscritti all'AIRE e l'immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d'uso. In questo caso, il principio normativo generale è che i comuni non hanno più la facoltà di assimilare l'immobile posseduto dai residenti all'estero all'abitazione principale. Già dal 2016 è stata eliminata la facoltà di assimilazione dall'art. 9-bis del DL 47/2014, che  ha apportato delle modifiche all'art. 13, comma 2, del DL 201/2011. Si ricorda che l'esenzione vale solamente per chi percepisce una pensione nel rispettivo Paese di residenza, e non in Italia. In quest'ultimo caso il pagamento dell'Imu è dovuto. Sullo stesso immobile eventualmente esente da Imu, la Tasi invece è dovuta in misura ridotta, con lo sconto di due terzi.

Tasi 2019: assoggettamento, esenzioni ed aliquote

La Tasi 2019 (imposta servizi indivisibili comunali) è invece la tassa che il comune richiede a copertura dei costi per l'illuminazione stradale, i giardini, gli asili, le scuole e i servizi pubblici in generale. 

Viene pagata sull'abitazione principale di lusso, sulle seconde case e altri tipi di immobili, e dagli affittuari con una quota tra il 10% e il 30% ma non se l'immobile è adebito ad abitazione principale.

Il calcolo dell'imposta avviene rivalutando del 5% la rendita catastale moltiplicata per il coefficiente in base alla categoria dell'immobile, e infine applicando la relativa aliquota Tasi.

La percentuale di aliquota, in questo caso, dipende dalla delibera del singolo comune: se entro il 31 maggio 2019 la giunta comunale pubblica le nuove aliquote, i contribuenti devono utilizzare per la determinazione dell'imposta, la nuova percentuale che può arrivare rispetto alla vecchia formulazione della legge di stabilità, fino a un massimo dello 0,8 per mille.

Nei comuni senza delibera, i contribuenti obbligati dovranno andare all'acconto di giugno per la Tasi e Imu con le vecchie aliquote e conguagliare poi quanto dovuto con il saldo di dicembre.

Con l'acconto Tasi+Imu 2019, il contribuente di fatto paga il 50% di quanto dovuto, entro la scadenza a giugno e il conguaglio finale delle due imposte nella successiva seconda rata di saldo di dicembre 2019. 

Devono corrispondere la Tasi, quindi, tutti i titolari di fabbricati e aree edificabili ad esclusione dei possessori e detentori di immobili adibiti ad abitazione principale (prima casa). Sono esenti dal pagamento anche le pertinenze della prima casa, mentre pagano la Tasi 2017 (proprio come avviene per l'Imu) anche i titolari di immobili di lusso, ville e castelli (inquadrati nelle categorie catastali A1, A8 e A9).

Se i componenti del nucleo familiare vivono in immobili differenti, solo uno avrà diritto all'esenzione. Riguardo alle aliquote, si ricorda che per la Tasi i comuni possono mantenere quelle maggiorate dello scorso anno (+0,8%), ma non possono aumentarle.

Imu e Tasi 2019: agevolazioni

Per entrambi i tributi, si prevede un'agevolazione nel caso di:

  • immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado: prevista una riduzione del 50% della base imponibile, purché sussistano le condizioni richieste dall'art.1, comma 10 della legge 208/2015, che ha abolito il potere di assimilazione dei comuni. Il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato: oltre a tale immobile, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune che deve essere usato come abitazione principale, purché non si tratti di fabbricato di pregio (villa, castello, ecc.), requisito imposto anche per l'immobile concesso in comodato. Il comodante, infine, può possedere altri immobili ma non devono essere classificati tra quelli ad uso abitativo
  • immobili locati a canone concordato: prevista una riduzione del 25% della base imponibile. Il beneficio spetta a prescindere dalla previsione, da parte del comune, di un'aliquota ordinaria o agevolata per questo tipo di immobili.

Scadenza acconto Imu-Tasi 2019

La scadenza per il versamento del primo acconto è il 17 giugno 2019, stesso termine anche per chi paga in un'unica soluzione. Il secondo acconto (conguaglio Tasi/Imu) va invece in scadenza il 16 dicembre 2019.