Scontrino elettronico, pronti partenza via: per 6 mesi nessuna sanzione, poi una lotteria per sfidare l'evasione

11/07/2019

Dal 1° luglio 2019 negozianti, commercianti ed artigiani con volume d’affari superiore a 400.000 euro hanno l'obbligo di rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino, un documento con valenza solo commerciale memorizzando e trasmettendo i relativi dati all’Agenzia delle Entrate

Scontrini elettronici? Niente paura: l'Agenzia delle Entrate, oltre a fornire tutte le informazioni per i nuovi obblighi che, dal 1° luglio 2019, riguardano gli operatori Iva con volume d'affari superiore a 400mila euro che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi, anticipa - attraverso un'interessante intervista rilasciata dal direttore del Fisco, generale Antonino Maggiore, al Corriere della Sera - l'istituzione di una speciale lotteria che partirà nel gennaio 2020, gestita dall'AdE e dall’Agenzia delle dogane, per gli scontrini sopra 1 euro. Basterà fornire il codice fiscale e si parteciperà a un’estrazione con premi allettanti, il tutto con l'obiettivo di combattere l'evasione fiscale. 

Scontrini elettronici: le nuove regole

Dal 1° luglio 2019 gli operatori Iva con volume d'affari superiore a 400mila euro devono rilasciare al consumatore finale, al posto dello scontrino o della ricevuta fiscale, un documento con valenza solo commerciale memorizzando e trasmettendo i relativi dati all'Agenzia delle Entrate (articolo 17 del Dl n. 119/2018).

In alternativa all'utilizzo dei registratori di cassa telematici, è possibile memorizzare e trasmettere alle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri tramite il nuovo servizio web dell'Agenzia, disponibile nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.

Questi dati, come spiega la circolare 15/E/2019, possono essere inviati entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione, come stabilito dal "Decreto Crescita" (Dl n. 34/2019). Lo stesso decreto prevede che per i primi sei mesi dall'entrata in vigore del nuovo obbligo (1° luglio 2019 per i soggetti con volume d'affari superiore a 400mila euro e 1° gennaio 2020 per tutti gli altri) non si applicano le sanzioni in caso di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Corrispettivi telematici: il servizio a portata di click

Attivo all'interno dell'area riservata del portale a Fatture e Corrispettivi, potrà essere utilizzato, oltre che da pc, anche tramite tablet e smartphone poiché la visualizzazione si adatta automaticamente al dispositivo in uso.

Tramite la procedura web, i soggetti interessati potranno predisporre online un documento commerciale e allo stesso tempo memorizzare e inviare all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi di ogni singola operazione effettuata.

Per accedere al sistema è possibile utilizzare le credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale), dei servizi telematici Entratel e Fisconline o la Carta Nazionale dei Servizi (Cns). Una volta entrato, l'operatore Iva che effettua la cessione o prestazione dovrà verificare i suoi dati già precompilati e inserire i dati relativi all'operazione effettuata (quantità, descrizione, prezzo unitario e aliquota Iva) e la modalità di pagamento (denaro contante o elettronico).

Il documento potrà, quindi, essere stampato e consegnato al cliente su carta oppure, se quest'ultimo è d'accordo, inviato via email o con altra modalità elettronica. Gli utenti potranno ricercare e visualizzare i documenti commerciali mediante una specifica funzionalità online messa a disposizione all'interno del portale Fatture e Corrispettivi.

Più tempo per l'invio

La circolare spiega che, come stabilito dal Decreto Crescita, gli operatori che non abbiano ancora la disponibilità di un registratore telematico potranno assolvere all'obbligo di trasmissione dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, senza incorrere in sanzioni, fermi restando i termini di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Tale disposizione vale solo per i primi sei mesi dall'entrata in vigore dell'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400mila euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti.

Le modalità di trasmissione online dei dati dei corrispettivi giornalieri saranno definite da un prossimo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Soggetti esentati

Sono esonerati dall’obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti.

Tra questi, si segnalano tabaccai, giornalai, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli (qualora il titolo di viaggio coincida con lo scontrino).

Inoltre, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che non superano l’1% del volume d’affari complessivo realizzato nel 2018, e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (ad esempio le navi da crociera); questi soggetti continueranno a certificare queste operazioni marginali in modalità cartacea.