Smarrimento o furto di documenti all'estero: come risolvere la situazione

01/08/2019

Il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato alcuni chiarimenti sull'emissione di un passaporto "urgente e provvisorio" in caso si smarrimento all'estero (ETD)

Cosa fare se si perde - durante un viaggio - il proprio passaporto o documento di identità? Ci viene in soccorso il Ministero degli Affari Esteri, che spiega "qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve ripartire ed ha smarrito o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l'emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. - Emergency Travel Document) con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all'estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione. Si rammenta che in area Schengen, nell'ambito delle proprie policies commerciali, alcune compagnie aeree potrebbero consentire l'imbarco previa esibizione della denuncia di furto o smarrimento resa presso le autorità di polizia locali".

Il rilascio degli ETD da parte dello Stato italiano

L'Italia rilascia da tempo gli ETD (Emergency Travel Document) a favore dei cittadini comunitari che abbiano smarrito oppure abbiano subito il furto del proprio documento di viaggio nel territorio di Paesi in cui lo Stato membro d'origine non dispone di rappresentanza diplomatica o consolare permanente (Decisione 96/409/PESC).

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 3 febbraio 2011 n.71 le Rappresentanze diplomatiche e gli Uffici consolari di prima categoria provvedono al rilascio di tale documento anche a favore dei cittadini italiani che abbiano smarrito oppure abbiano subito il furto del proprio documento di viaggio.

L'ETD è redatto in base ad un modello uniforme approvato da tutti i Paesi dell'Unione Europea, tradotto nelle 23 lingue ufficiali dell'Unione Europea, su carta di sicurezza con filigrana legalmente protetta dal produttore ufficiale del documento (Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato) ed è identificato da un numero di serie progressivo e composto dalle lettere ITA, seguite da 5 cifre.

Così come precisato dal Ministero degli Affari Esteri, l'ETD, valido per un solo viaggio, per il tempo strettamente necessario per il raggiungimento della destinazione finale, consentirà ai connazionali di far rientro in Italia o nello Stato di residenza permanente oppure, eccezionalmente, verso un'altra destinazione.

Come conseguire l'ETD

Per ottenere l’ETD bisogna presentarsi in Consolato, che provvederà al rilascio previa acquisizione della seguente documentazione e dopo aver esperito gli accertamenti del caso:

  1. denuncia di smarrimento o furto del passaporto o di altro documento di viaggio, resa al Consolato ai sensi degli artt. 46 e 47 e con le avvertenze di cui all'art. 76 del dpr 445/2000;
  2. 2 fotografie dell'interessato (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
  3. titolo di viaggio del richiedente;
  4. ricevuta del pagamento del costo del documento (attualmente pari a € 1,34) e delle eventuali spese di spedizione qualora l'interessato non possa recarsi personalmente a ritirare il documento.

I Consolati onorari non sono abilitati al rilascio dell’ETD, ma si limitano alla trasmissione delle domande di rilascio all’ufficio consolare competente ed eventualmente alla consegna del documento al richiedente.

In generale è consigliabile conservare, in un luogo diverso da quello in cui si custodiscono i documenti originali, una fotocopia dei documenti più importanti (passaporto, carta d'identità, carta di credito) per facilitare le procedure di assistenza in caso di furto o smarrimento.

Va tenuto presente che nei giorni prefestivi e festivi tale forma di assistenza potrebbe essere preclusa a causa della chiusura degli Uffici stessi e differita - tranne che in situazioni di comprovata emergenza - al primo giorno lavorativo utile.

Rinvenimento carte d'identità smarrite all’estero

Le carte d’identità oggetto di furto o smarrimento all’estero, in caso di rinvenimento, vengono di norma restituite agli Uffici consolari nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.

Chi ha recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vuole verificare se la propria carta d’identità sia stata rinvenuta, può contattare l’Ufficio consolare territorialmente competente per ulteriori informazioni in merito.

L’eventuale ritiro dei predetti documenti potrà avvenire, presso l’Ufficio consolare dove è avvenuto il rinvenimento, secondo le seguenti modalità:

  • presso gli sportelli dell’Ufficio consolare;
  • su richiesta dell’interessato, tramite servizio postale con spese di spedizione a suo caricoCon riferimento alle carte di identità rilasciate dalla Rete consolare rubate o smarrite all’estero, sarà cura degli Uffici consolari comunicarne il rinvenimento al titolare, evidenziando che le stesse saranno distrutte nel caso in cui non ne sia stata richiesta la restituzione trascorso un anno dalla data del rinvenimento.