Assicurazione infortuni domestici 2019: integrazione del premio annuale

11/09/2019

Fino al 15 ottobre 2019 è possibile effettuare il pagamento dell’integrazione di 11,09 euro relativo all’importo annuale della polizza obbligatoria dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

Entro il 15 ottobre 2019 gli assicurati Inail contro gli infortuni domestici devono effettuare il pagamento di un'integrazione di euro 11,09, per corrispondere l'importo annuale complessivo di euro 24,00, fissato dalla legge di bilancio 2019.

Pagamento

Il bollettino si può pagare in via telematica, accedendo al sistema pagoPA tramite il sito dell’Istituto, o presso gli uffici postali, gli sportelli bancari, gli istituti di pagamento e i tabaccai che aderiscono a pagoPA, presentando l’avviso di pagamento e il bollettino PA precompilato.

Chi non ha effettuato il versamento di 12,91 euro, pur avendo i requisiti previsti dalla normativa, è tenuto a pagare i 24 euro del premio annuale in un’unica soluzione nel più breve tempo possibile. In questo caso, infatti, la copertura assicurativa si attiva solo a partire dal giorno successivo al pagamento.

Se il pagamento viene effettuato in banca il codice CBILL da utilizzare è “BE7KK” (anziché il codice CBILL “BE77K”) e, ogni volta che è richiesta l’imputazione manuale, occorre modificare il codice CBILL barrando il codice errato e scrivendo o comunicando all’operatore quello corretto. Tutti i codici a barre destinati ai lettori ottici (datamatrix, QR code) sono corretti.

Nel caso di ricezione della richiesta integrale di pagamento dei 24 euro, pur avendo già versato la quota di euro 12,91 , è necessario consegnare o inviare la copia della ricevuta di pagamento alla sede Inail territoriale competente in relazione al proprio domicilio e l'Istituto provvederà ad inoltrare la sola richiesta di integrazione del premio pari a euro 11,09.

Assicurazione infortuni domestici: obblighi

E’ obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico colui che:

  • ha un’età compresa tra i 18 e a decorrere dal 1° gennaio 2019 i 67 anni compiuti;
  • svolge il lavoro per la cura dei componenti della famiglia e della casa;
  • non è legato da vincoli di subordinazione;
  • presta lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo.

L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato.

Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale terrazzi, ecc.).

Rientrano anche tra i luoghi tutelati le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. Non è tutelato, invece, l’infortunio in itinere.
Matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela, vincoli affettivi e coabitazione sono i criteri che definiscono, ai sensi della legge 493/1999, il nucleo familiare rispetto ad altre esperienze di vita insieme.

In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare:

  • gli studenti anche se studiano e dimorano in una località diversa dalla città di residenza e che si occupano dell’ambiente in cui abitano;
  • tutti coloro che, avendo già compiuto i 18 anni, lavorano esclusivamente in casa per la cura dei componenti della famiglia (ad esempio ragazzi e ragazze in attesa di prima occupazione);
  • i titolari di pensione che non hanno superato i 67 anni;
  • i lavoratori in mobilità;
  • i cittadini stranieri che soggiornano regolarmente in Italia e non hanno altra occupazione;
  • i lavoratori in cassa integrazione guadagni;
  • i soggetti che svolgono un’attività lavorativa che non copre l'intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei, lavoratori a tempo determinato); l’ assicurazione, in questo caso, deve ricoprire solo i periodi in cui non è svolta attività lavorativa. Tuttavia, il premio assicurativo non è frazionabile e la quota va versata per intero, anche se la copertura assicurativa è valida solo nei periodi in cui non è svolta altra attività lavorativa.

Nell’ambito di uno stesso nucleo familiare possono assicurarsi più persone (ad esempio: madre e figlia).
 

E’ escluso dall’obbligo assicurativo:

  • colui che ha meno di 18 anni o a decorrere dal 1° gennaio 2019 più di 67 anni
  • il lavoratore socialmente utile (Lsu)
  • il titolare di una borsa lavoro
  • l’iscritto a un corso di formazione e/o a un tirocinio
  • il lavoratore part time
  • il religioso

E’ esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico colui che ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In tal caso il premio è a carico dello Stato.
In particolare, è escluso dal pagamento chi contemporaneamente:

  • ha un reddito personale complessivo lordo fino a 4.648,11 euro annui
  • fa parte di un nucleo familiare il cui reddito complessivo lordo non supera i 9.296,22 euro annui.