POS obbligatorio per professionisti ed esercenti: multe per rifiuto dal 1° luglio 2020

31/10/2019

Il Decreto Fiscale 2019 introduce la sanzione di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento con carte di debito/credito, ma solamente a partire dal 1° luglio 2020

La versione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del decreto 124/2019 "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" conferma l'applicazione del 'famigerato' POS obbligatorio per professionisti ed esercenti di ogni tipo che vedrà scattare le multe in caso di rifiuto solamente a partire dal 1° luglio 2020 (e non subito come nella primissima versione del provvedimento).

Quindi: tutti i professionisti e i negozianti non potranno rifiutare i pagamenti via POS, pena una multa di 30 euro aumentata del 4% del valore della transazione (dal 1° luglio 2020). L’inserimento della percentuale sulla transazione, in aggiunta alla somma fissa, è finalizzato a graduare l’importo della sanzione, nel rispetto del principio di proporzionalità, a seconda della diversa entità delle transizioni rispetto alle quali viene rifiutato il pagamento con strumenti elettronici.

Per la disciplina dell’accertamento della violazione dell’obbligo di cui all'art-15 comma 4 del decreto-legge 179/2012 e del relativo procedimento sanzionatorio si rinvia alla legge 689/1981, prevedendo una deroga all’art. 16 sul pagamento in misura ridotta.

Credito di imposta per l'incentivazione

L'altra novità riguarda l’introduzione di un credito d’imposta per incentivare, appunto, all'accettazione dei pagamenti elettronici: il provvedimento prevede infatti che per le cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 agli esercenti attività di impresa, arte o professioni spetta un credito d’imposta, in compensazione, pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate.

La condizione per accedere al bonus è che nell’anno d’imposta precedente abbiano avuto ricavi/compensi non superiori a 400mila euro. Il bonus è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

NB - il decreto ora dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni dalla pubblicazione in GU