Seggiolini anti-abbandono: obbligo di installazione immediato (7 novembre 2019)! I dettagli

07/11/2019

Il Ministero dell'Interno precisa che le disposizioni operative del decreto attuativo sono in vigore dal 7 novembre 2019 e, di conseguenza, dalla stessa data sono applicabili le relative sanzioni

A partire da oggi, 7 novembre 2019, chi non si doterà dei dispositivi anti-abbandono (cd. seggiolini anti-abbandono) incorrerà nelle violazioni previste dall’art. art.172 comma 1 C.d.S. con sanzione amministrativa da 81 euro a 326 euro (pagamento ridotto entro 5 giorni euro 56,70) e la decurtazione di 5 punti dalla patente.

Lo ha chiarito una circolare del Ministero dell'Interno del 6 novembre 2019, precisando l'immediata operatività del decreto del MIT n.122 del 2 ottobre 2019 pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 ottobre e che attua la disposizione di cui all'art.172 C.d.S. in merito all'installazione obbligatoria dei cd. dispositivi anti-abbandono per i bambini di età inferiore ai 4 anni, prevista dalla legge 117/2018 ("Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi").

L'obbligo per l'installazione scatta quindi dal 7 novembre 2019 e non a partire dal 6 marzo 2020, cioè 120 giorni dopo.

Da sapere

  • i dispositivi devono essere utilizzati nei veicoli appartenenti alle categorie M1, N1, N2 e N3 di cui all'art. 47 del Codice della Strada, immatricolati in Italia o immatricolati all'estero, quando condotti da residenti in Italia, per il trasporto di bambini di età inferiore a 4 anni;
  • il dispositivo si attiva nel caso di allontanamento del conducente e può essere integrato nel seggiolino, oppure indipendente dal sistema di ritenuta del bambino;
  • il sistema antiabbandono deve attivarsi automaticamente a ogni utilizzo, senza ulteriori azioni da parte del conducente, emettendo un segnale di allarme percepibile dentro e fuori il veicolo che attiri tempestivamente l'attenzione. La Polizia inoltre consiglia di verificare al momento dell'acquisto la conformità del dispositivo ai requisiti tecnici previsti dal regolamento, consultando la documentazione tecnica;
  • per agevolare l'acquisto dei dispositivi, nel Decreto Fiscale è stato istituito un fondo e il riconoscimento di un contributo economico di 30 euro per ciascun dispositivo acquistato. Nei prossimi giorni verrà approvato il decreto che disciplina le modalità per l’erogazione del contributo.