Imu/Tasi: scadenza seconda rata 16 dicembre 2019. Il vademecum

12/12/2019

Entro il 16 dicembre 2019 i contribuenti obbligati al versamento della tassa sui servizi indivisibili e dell'imposta municipale propria devono procedere al pagamento del saldo dovuto sulla Tasi e sull'Imu 2019

Ricordiamo che il secondo acconto di Imu e Tasi del 16 dicembre 2019 sarà uguale al 50% dell'imposta ma - novità assoluta - si dovrà tenere conto delle aliquote correnti, visto che dal 2019 i consigli comunali possono alzare le aliquote e abolire eventuali sconti/agevolazioni. In caso di variazioni, con questa rata si paga anche il conguaglio sull'acconto.

Imu 2019: assoggettamento ed esenzioni 

L'Imu (imposta municipale propria) è la tassa sui beni immobili di proprietà, che viene pagata sulla prima casa di lusso, sulle seconde case e altri tipi di immobili come capannoni, uffici, negozi ecc.

Devono corrispondere l'Imu tutti i titolari di fabbricati ed aree edificabili. Pagano l'Imu 2019 anche i titolari di immobili di lusso, ville e castelli (inquadrati nelle categorie catastali A1, A8 e A9). Ne sono invece esenti:

  • titolari di immobili adibiti ad abitazione principale (prima casa) o equiparati (ad esempio: immobili posseduti dai dipendenti del comparto sicurezza, alloggi sociali);
  • terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli;
  • titolari di immobili assegnati al coniuge in caso di separazione;
  • le case appartenenti a cittadini residenti all'estero, se si è pensionati nel Paese dove si risiede, se si è iscritti all'AIRE e l'immobile non risulta né locato né utilizzato per un comodato d'uso. In questo caso, il principio normativo generale è che i comuni non hanno più la facoltà di assimilare l'immobile posseduto dai residenti all'estero all'abitazione principale. Già dal 2016 è stata eliminata la facoltà di assimilazione dall'art. 9-bis del DL 47/2014, che  ha apportato delle modifiche all'art. 13, comma 2, del DL 201/2011. Si ricorda che l'esenzione vale solamente per chi percepisce una pensione nel rispettivo Paese di residenza, e non in Italia. In quest'ultimo caso il pagamento dell'Imu è dovuto. Sullo stesso immobile eventualmente esente da Imu, la Tasi invece è dovuta in misura ridotta, con lo sconto di due terzi.

Tasi: assoggettamento, esenzioni ed aliquote

La Tasi 2019 (imposta servizi indivisibili comunali) è invece la tassa che il comune richiede a copertura dei costi per l'illuminazione stradale, i giardini, gli asili, le scuole e i servizi pubblici in generale. 

Viene pagata sull'abitazione principale di lusso, sulle seconde case e altri tipi di immobili, e dagli affittuari con una quota tra il 10% e il 30% ma non se l'immobile è adebito ad abitazione principale.

Il calcolo dell'imposta avviene rivalutando del 5% la rendita catastale moltiplicata per il coefficiente in base alla categoria dell'immobile, e infine applicando la relativa aliquota Tasi.

Calcolo dell'aliquota: controllare la delibera comunale

Per verificare l'aliquota da applicare, è sufficiente controllare sul sito del Dipartimento delle Finanze la delibera 2019 del proprio comune. Attenzione: la pubblicazione deve essere avvenuta entro il 28 ottobre 2019, altrimenti fa fede la delibera del 2018.

Imu e Tasi: agevolazioni

Per entrambi i tributi, si prevede un'agevolazione nel caso di:

  • immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il primo grado: prevista una riduzione del 50% della base imponibile, purché sussistano le condizioni richieste dall'art.1, comma 10 della legge 208/2015, che ha abolito il potere di assimilazione dei comuni. Il comodante deve avere la residenza anagrafica e la dimora nel comune in cui è ubicato l'immobile concesso in comodato: oltre a tale immobile, può essere titolare di un altro immobile nello stesso comune che deve essere usato come abitazione principale, purché non si tratti di fabbricato di pregio (villa, castello, ecc.), requisito imposto anche per l'immobile concesso in comodato. Il comodante, infine, può possedere altri immobili ma non devono essere classificati tra quelli ad uso abitativo
  • immobili locati a canone concordato: prevista una riduzione del 25% della base imponibile. Il beneficio spetta a prescindere dalla previsione, da parte del comune, di un'aliquota ordinaria o agevolata per questo tipo di immobili.