Saldi invernali: riepilogo delle date e delle sanzioni per i commercianti

16/01/2020

Le violazioni alle norme nazionali alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite con ammende pecuniarie

Inizio anno, periodo di saldi e di sconti. E allora ricordiamo, regione per regione, le date dei saldi invernali:

  • Abruzzo: 4 gennaio – 4 marzo
  • Basilicata: 2 gennaio – 1 marzo
  • Calabria: 4 gennaio – 3 marzo
  • Campania: 4 gennaio – 3 marzo
  • Emilia-Romagna: 5 gennaio – 5 marzo
  • Friuli Venezia Giulia: 4 gennaio – 31 marzo
  • Lazio: 4 gennaio – 15 febbraio
  • Liguria: 4 gennaio – 17 febbraio
  • Lombardia: 4 gennaio – 5 marzo
  • Marche: 4 gennaio – 1 marzo
  • Molise: 5 gennaio – 5 marzo
  • Piemonte: 4 gennaio – 29 febbraio
  • Puglia: 5 gennaio – 28 febbraio
  • Sardegna: 4 gennaio – 4 marzo
  • Sicilia: 2 gennaio – 15 marzo
  • Toscana: 4 gennaio – 3 marzo
  • Umbria: 5 gennaio – 4 marzo
  • Valle D’Aosta: 2 gennaio – 31 marzo
  • Veneto: 4 gennaio – 28 febbraio
  • Trentino-Alto Adige: 4 gennaio – 15 febbraio (per i comuni nelle zone di Bolzano, Oltradige e Bassa Atesina, Merano e Burgraviato, Valle Isarco e Alta Valle Isarco, Val Pusteria e Val Venosta); 15 febbraio – 14 marzo (per i comuni di Tires, Castelrotto, Renon Ortisei, Santa Cristina, Selva Gardena, Renon, Marebbe, San Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Stelvio, Maso Corto, Resia, San Valentino alla Muta).

Le sanzioni in caso di ottemperanza delle regole

Le violazioni alle norme nazionali alle disposizioni in materia di vendite di fine stagione sono punite ai sensi dell’art. 22, commi 3, 6 e 7 del d.lgs. 114/1998 con sanzioni che vanno da 516 a 3.098 euro (pagamento immediato 1.032 euro). Tali sanzioni possono cambiare da regione a regione per chi ha legiferato in materia. Queste le violazioni segnalate dalla legge:

  • saldi fuori da periodo;
  • capi a saldo senza cartellino del prezzo con indicato il prezzo pieno, la percentuale di sconto ed il prezzo finale;
  • merci a saldo non separate da quelle a prezzo pieno;
  • indicazioni obbligatorie poco visibili, tali da poter trarre in inganno il consumatore;
  • pubblicità inerente la svendita in atto presentata in modo ingannevole per il consumatore.