Emergenza Coronavirus: scheda sulle nuove misure in tutta Italia

05/03/2020

Stop a congressi e riunioni fino al 3 aprile 2020, scuole in tutto il Paese chiuse fino al 15 marzo 2020, indicazioni sul mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro, obbligo di informazione sulle misure igieniche, stop a tutte le manifestazioni e agli eventi sportivi col pubblico, obbligo di mettere a disposizione disinfettante. Approfondimento completo

Il secondo DPCM Coronavirus, varato dal Governo il 4 marzo 2020, prevede misure più restrittive rispetto al DPCM del 1° marzo 2020, che in certi punti integra e in altri sostituisce, e si rivolge alla totalità del territorio italiano.

In una tabella, riepiloghiamo le misure di maggior interesse per i cittadini, specificando che le disposizioni sono efficaci, salve diverse previsioni contenute nelle singole misure, fino al 3 aprile 2020

ART.1 - Misure per il contrasto e il contenimento sull’intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19 

 

  • sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità;
  • differita a data successiva al 3 aprile 2020 ogni altra attività convegnistica o congressuale;
  • sospese le manifestazioni e gli eventi di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, che comportano affollamento di persone tale da non consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all’allegato 1, lettera d); 
  • sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. E' però consentito, nei comuni diversi da quelli in 'zona rossa' (Allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020) lo svolgimento delle gare sportive e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico; in tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano;
  • lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto ovvero all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • dal 5 marzo al 15 marzo 2020 compreso sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica;
  • sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
  • negli asili e nelle scuole, per le assenze dovute a malattia infettiva di durata superiore a cinque giorni, la riammissione avviene dietro presentazione di certificato medico;
  • i dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità;
  • nelle Università e nelle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, per tutta la durata della sospensione, le attivita' didattiche o curriculari possono essere svolte, ove possibile, con modalità a distanza;
  • è vietata la permanenza degli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS);
  • l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
  • lo smart working può essere applicato fino al 3 aprile 2020 dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
ART.2 - Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale 

 

  • è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • nei servizi educativi per l'infanzia, nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università, negli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni, sono esposte presso gli ambienti aperti al pubblico, ovvero di maggiore affollamento e transito, le informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1;
  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 1 anche presso gli esercizi commerciali;
  • è raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonché alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette, che promuovano e favoriscano le attività svolte all’aperto, purché svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati;
  • nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, liquidi disinfettanti per l’igiene delle mani;
  • nello svolgimento delle procedure concorsuali pubbliche e private sono adottate opportune misure organizzative volte a ridurre i contatti ravvicinati tra i candidati e tali da garantire ai partecipanti la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra di loro;
  • le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi;
  • chiunque, a partire dal quattordicesimo giorno antecedente la data di pubblicazione del presente decreto, abbia fatto ingresso in Italia dopo aver soggiornato in zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, o sia transitato e abbia sostato nei comuni di cui all'allegato 1 al DPCM 1° marzo 2020, deve comunicare tale circostanza al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio nonchè al proprio medico di medicina generale ovvero al pediatra di libera scelta;
  • in caso di quarantena (isolamento) domiciliare, queste sono le regole: a) mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima esposizione; b) divieto di contatti sociali; c) divieto di spostamenti e viaggi; d) obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
  • in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve: a) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta e l'operatore di Sanita' Pubblica;
    b) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
    c) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario;
  • su tutto il territorio nazionale è raccomandata l’applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 1.
ART.3 - Monitoraggio delle misure

Il Prefetto territorialmente competente monitora l’attuazione delle misure previste dal presente decreto da parte delle amministrazioni competenti. Ricordiamo che, come previsto dal decreto-legge 6/2020, il mancato rispetto delle misure di contenimento stabilite dai provvedimenti adottati ai sensi del decreto-legge in esame costituiscono illeciti penale con applicazione dell'art. 650 del codice penale ("Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità"). Tale disposizione punisce con l'arresto fino a 3 mesi o l'ammenda fino a 206 euro chiunque non osservi un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene.

ART.4 - Disposizioni finali

Restano ferme le misure previste dagli artt.1 e 2 del DPCM del 1° marzo 2020 e s.m.i. Nei territori indicati negli allegati 1, 2 e 3 al DPCM del 1° marzo 2020 e s.m.i., le misure di cui al presente decreto, ove più restrittive, si applicano comunque cumulativamente con ogni altra misura prevista dai predetti artt.1 e 2.