Coronavirus: riepilogo delle nuove regole e restrizioni. Zona arancione in Lombardia e 14 province

09/03/2020

Il DPCM dell'8 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 marzo, aggiorna le nuove zone a ridotta mobilità (Regione Lombardia e altre 14 province, cd. Zona 1) e fornisce nuove regole per tutto il territorio Italiano

L'ultimo decreto di riferimento per l'Emergenza Coronaviruas è il nuovo DPCM dell'8 marzo 2020, recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19  sull'intero territorio nazionale.

La nuova Zona 1

L'art.1 dispone il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e da altre 14 province, e l'estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna. Nel dettaglio, le province diventate "zona a ridotta mobilità" (Zona 1 e non, quindi, "zona rossa" come erano state in precedenza Codogno, Lodi, ecc.) sono le seguenti: Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Asti, Vercelli, Novara, Verbano Cusio Ossola e Alessandria. Tutte le nuove disposizioni sono valide dall'8 marzo fino al 3 aprile. 

Spostamenti, mobilità e quarantena

a) evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dal territorio della Regione/Provincia e al suo interno eccetto che gli spostamenti motivati da 

  1. comprovate esigenze lavorative;
  2. situazioni di necessità;
  3. per motivi di salute. 

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

b) alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) è fortemente raccomandato di:


1. rimanere presso il proprio domicilio;
2. limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultate positive al virus.

La scuola

Sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni  di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.

Fanno eccezione: le attività formative a distanza e i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. 

Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.

I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospesi.

Lo sport (società sportive)

Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati sono sospesi.

Resta consentito lo svolgimento degli eventi e competizioni sportive, nonché delle sedute di allenamento degli atleti professionisti e atleti di categoria assoluta che partecipano ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. 

In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono  tenute  ad  effettuare i controlli idonei a contenere  il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e  tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Il lavoro

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere - durante il periodo di efficacia del decreto - la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma restando la possibilità di lavoro agile (smart working).

I congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, quelli del personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale sono sospesi. In tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, devono essere adottate modalità di collegamento da remoto - con particolare riferimento a strutture sanitarie e sociosanitarie, servizi di pubblica utilità e coordinamenti attivati nell’ambito dell’emergenza COVID-19. Va comunque garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, evitando assembramenti.

Gli esami di idoneità per il rilascio della patente di guida da espletarsi presso gli uffici periferici della motorizzazione civile aventi sede nel territorio provinciale sono sospesi.

Altre attività

Sono sospese tutte le manifestazioni organizzate, gli eventi in luogo pubblico o privato, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico (grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati). In questi luoghi è sospesa ogni attività.

Le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali - fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali  di  assistenza -, centri  culturali, centri sociali,  centri ricreativi sono sospese.

I luoghi di culto

I luoghi di culto sono aperti a condizione che siano adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, sono sospese.

I luoghi della cultura

I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura sono chiusi.

I concorsi pubblici

Le procedure di concorso pubbliche e private - esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati  è effettuata esclusivamente su basi curriculari  ovvero in modalità telematica e i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di  medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali  devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso  contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro - sono sospese.

I bar e i ristoranti

Le attività di ristorazione e bar sono consentite dalle 6,00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la  possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell’attività.

Le attività commerciali

Le attività commerciali diverse da ristorazione e bar sono consentite a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell’attività.

Se le condizioni strutturali o organizzative dei luoghi in cui si svolge l’attività non consentono il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture devono essere chiuse.

Medie e grandi strutture di vendita

Le medie e grandi strutture di vendita, gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati sono chiuse nelle giornate festive e prefestive.

Nei giorni feriali, il gestore dei servizi in discorso deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell’attività.

Se le condizioni strutturali o organizzative non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le strutture devono essere chiuse.

Non è disposta la chiusura di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell’attività.

Misure in comune con il resto del territorio italiano

I congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità sono sospesi. Ogni altra attività convegnistica o congressuale è differita a data successiva al 3 aprile 2020.

La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 dell’ 8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato  medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 81/2017 può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art.22 della legge 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell’INAIL.

Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico- sanitarie anche presso gli esercizi commerciali.

E’ raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonchè alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purchè svolte senza creare assembramenti di persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

 

Il resto d'Italia

L'art.2 e l'art.3, invece, si occupano delle misure per tutto il territorio italiano.

Spostamenti, mobilità e quarantena

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena o risultate positive al virus.

Alle persone con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5 C) è fortemente raccomandato di:


1. rimanere presso il proprio domicilio;
2. limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.

E’ fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria  abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

La scuola

Sono sospesi fino al 15 marzo 2020 i servizi educativi per l’infanzia, le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati.

Fanno eccezione: le attività formative a distanza e i corsi per i medici in formazione specialistica e dei corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie.

Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.

Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza. 

Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi.

I viaggi d’istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado sono sospesi.

Lo sport (società sportive)

Gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati sono sospesi.

Resta consentito lo svolgimento degli eventi e competizioni sportive, nonché delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. 

In tutti tali casi, le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute ad effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e  tutti gli accompagnatori che vi partecipano.

Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolti all'aperto ovvero all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Il lavoro

Si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere - durante il periodo di efficacia del decreto - la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, ferma restando la possibilità di lavoro agile (smart working).

Altre attività

Sono sospese le attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione.

I luoghi di culto

I luoghi di culto sono aperti a condizione che siano adottate misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, sono sospese.

I luoghi della cultura

I musei e gli altri istituti e luoghi della cultura sono chiusi.

I concorsi pubblici

Le procedure di concorso pubbliche e private - esclusi i casi in cui la valutazione dei candidati  è effettuata esclusivamente su basi curriculari  ovvero in modalità telematica e i concorsi per il personale sanitario, ivi compresi gli esami di Stato e di abilitazione all’esercizio della professione di  medico chirurgo, e quelli per il personale della protezione civile, i quali  devono svolgersi preferibilmente con modalità a distanza o, in caso  contrario, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro - sono sospese.

I bar e i ristoranti

Le attività di ristorazione e bar sono consentite con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la  possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 

La violazione della norma è punita con la sanzione della sospensione dell’attività.

Le attività commerciali

Le attività commerciali diverse da ristorazione e bar sono consentite ma è fortemente raccomandato che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro tra i visitatori.

Misure in comune con la Zona 1

I congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità sono sospesi. Ogni altra attività convegnistica o congressuale è differita a data successiva al 3 aprile 2020.

La riammissione nei servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado per assenze dovute a malattia infettiva soggetta a notifica obbligatoria ai sensi del decreto del Ministro della sanità del 15 novembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.6 dell’ 8 gennaio 1991, di durata superiore a cinque giorni, avviene dietro presentazione di certificato  medico, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

È fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEAlPS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto.

L’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

La modalità di lavoro agile disciplinata dagli artt. da 18 a 23 della legge 81/2017 può essere applicata, per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art.22 della legge 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile sul sito dell’INAIL.

Qualora sia possibile, si raccomanda ai datori di lavoro di favorire la fruizione di periodi di congedo ordinario o di ferie.

I sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico- sanitarie anche presso gli   esercizi commerciali.

E’ raccomandato ai comuni e agli altri enti territoriali, nonchè alle associazioni culturali e sportive, di offrire attività ricreative individuali alternative a quelle collettive interdette dal presente decreto, che promuovano e favoriscano le attività svolte all'aperto, purchè svolte senza creare assembramenti di  persone ovvero svolte presso il domicilio degli interessati.

Nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle  aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica  amministrazione  25 febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani.

Monitoraggio delle misure e multe

Il prefetto territorialmente competente, informando preventivamente il Ministro dell'interno, assicura l'esecuzione delle misure di cui all'art.1, nonchè monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.

Il prefetto, ove occorra, si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchèdelle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale, come previsto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 6/2020.