Prestiti a professionisti, autonomi e PMI fino a 25 mila euro (DL Liquidità): le regole

20/04/2020

Da oggi 17 aprile 2020 via alle richieste alle banche, attraverso l'apposito modulo: si possono inviare sia via Posta elettronica certificata, sia tramite normale e-mail con allegata copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore

Di recente avevamo fornito il modulo per la richiesta di garanzia fino a 25 mila euro, che il beneficiario dovrà compilare e inviare per mail (anche non certificata) alla banca o al confidi al quale si rivolgerà per richiedere il finanziamento (art.13, comma 1, lettera m) del decreto-legge 23/2020).

Il DL Liquidità (23/2020) prevede infatti il rilascio di una garanzia pubblica pari al 100%, su nuovi finanziamenti erogati da banche di durata massima di 6 anni (con preammortamento minimo di 24 mesi) a favore di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, per un importo massimo di 25 mila euro e comunque non superiore al 25% dei ricavi del soggetto beneficiario.

Ora, però, sono disponibili anche le modalità operative ufficiali, redatte dall'ABI (Associazione bancaria italiana) con un'apposita circolare dove si evidenzia che:

  • a partire dal 17 aprile 2020, il Portale del Fondo di Garanzia PMI, come indicato dal Gestore del Fondo (Mediocredito Centrale-MCC), inizia a consentire l’inserimento da parte delle banche delle richieste di garanzia sui finanziamenti bancari fino a 25 mila euro di cui sopra;
  • al fine di agevolare la presentazione delle richieste di garanzia, il Gestore del Fondo consentirà la trasmissione del relativo modulo alle banche anche via posta elettronica certificata (PEC) o e-mail con allegata copia del documento di riconoscimento del soggetto sottoscrittore o altra modalità equivalente.

Le modalità operative per richiedere il prestito

  1. Per chiedere il finanziamento bancario garantito dal Fondo PMI occorre inviare alla propria banca:
  2. i moduli di finanziamento e di richiesta della garanzia devono essere compilati e sottoscritti e forniti alla banca, ad esempio attraverso un invio all’indirizzo e-mail della banca (indicato sul sito internet della stessa) via Posta Elettronica Certificata (PEC), con allegato un documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, o con altra modalità definita dalla stessa banca (ad esempio compilando i moduli direttamente sul sito della banca);
  3. per la compilazione del modulo di garanzia, dopo aver inserito i dati anagrafici dell’impresa (inclusi quelli del legale rappresentante che sottoscrive il modulo) o quelli della persona fisica beneficiaria, al punto 13 della Scheda 1 (2/3) va indicata la finalità per la quale è chiesto il finanziamento (es. acquisto scorte, fido a breve per anticipo fatture, o semplicemente “liquidità”);
  4. il punto 17 della Scheda 1 (2/3) del modulo di garanzia va compilato solo se l’impresa richiedente l’agevolazione ha già beneficiato di “Aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali (punto 3.1)” attivati dal nostro Paese nell’ambito del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia per l’emergenza COVID-19 (Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 e successive modifiche e integrazioni);
  5. la banca inserirà le informazioni sul portale del Fondo, che darà riscontro della presa in carico della pratica;
  6. la banca può quindi procedere all’erogazione del finanziamento senza attendere l’ammissione della domanda al Fondo di garanzia PMI;
  7. l’impresa (o il professionista) può accedere al Portale del Fondo per visualizzare lo stato di lavorazione delle richieste di garanzia richieste ed evadere, in una fase successiva, eventuali adempimenti a proprio carico a seguito di controlli documentali e/o di escussioni della garanzia.

Nella circolare viene fornito, infine, un interessante esempio numerico del massimo garantibile.