Coronavirus, le regole per la vera Fase 2: spostamenti, riaperture, linee guida, nuova autocertificazione

18/05/2020

Nel nuovo decreto-legge 33/2019 valido fino al 31 luglio 2020, le regole di massima a cui le Regioni dovranno ispirarsi per allentare o restringere le misure anti-Covid19. Dal 3 giugno 2020 il via agli spostamenti extra-regione. Firmato anche il DPCM attuativo del 17 maggio 2020 che regolamenta i singoli comparti scandendo esattamente le tempistiche delle riaperture. Scarica il nuovo modello di autocertificazione (solo per spostamenti regionali)

Tra venerdì 15 e sabato 16 maggio 2020, il Governo ha approvato due provvedimenti che regolamentano, assieme, l'emergenza Coronavirus nel periodo che andrà da lunedì 18 maggio al 31 luglio 2020, data attuale della fine dell'emergenza sanitaria.

Il decreto-legge 33/2019 del 16 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio, introduce ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto delinea il quadro normativo nazionale all’interno del quale, dal 18 maggio al 31 luglio 2020, con appositi decreti od ordinanze, statali, regionali o comunali, potranno essere disciplinati gli spostamenti delle persone fisiche e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali

La tabella riassuntiva

Spostamenti
  • dal 18 maggio 2020, spostamenti consentiti senza alcuna limitazione all'interno del territorio regionale (scompare l'autodichiarazione);
  • lo Stato o le Regioni potranno adottare o reiterare misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica;
  • spostamenti vietati fino al 2 giugno 2020, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova così come quelli da e per l’estero, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza o per motivi di salute, da certificare con autodichiarazione (scaricabile in allegato in formato editabile);
  • consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
  • dal 3 giugno 2020, gli spostamenti tra regioni diverse potranno essere limitati solo con provvedimenti statali adottati ai sensi dell’art. 2 del decreto-legge 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree;
  • saranno comunque consentiti gli spostamenti tra la Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino e le regioni confinanti;
  • confermato il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultate positive al virus COVID-19, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria o altra struttura allo scopo destinata;
  • resta vietato l’assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni, contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagi.
Attività economiche e produttive
  • a partire dal 18 maggio 2020, le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome (disponibili negli allegati per singola linea-guida), nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
  • le misure limitative delle attività economiche e produttive possono essere adottate, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti statali emanati ai sensi dell’art.2 del decreto legge 19/2020, nelle more di tali provvedimenti, dalle Regioni;
  • in relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, la singola regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte a livello statale.
Sanzioni
  • il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida regionali o, in assenza, nazionali, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività economica o produttiva fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;
  • le violazioni delle disposizioni del decreto, o dei decreti e delle ordinanze emanati per darne attuazione, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all’art.4, comma 1, del decreto-legge 19/2020, che prevede il pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000, aumentata fino a un terzo se la violazione avviene mediante l'utilizzo di un veicolo;
  • se la violazione è commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. Ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni, eventualmente da scomputare dalla sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Scuole
  • le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, sono svolte con modalità definite con provvedimento adottato ai sensi dell’art.2 del decreto-legge 19/2020;
  • il DPCM del 17 maggio conferma la sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università, fino al 14 giugno 2020.

Riaperture e linee guida: il DPCM attuativo

Nel DPCM attuativo del 17 maggio 2020 - le cui disposizioni si applicano dalla data del 18 maggio 2020 in sostituzione di quelle del DPCM 26 aprile 2020 e sono efficaci fino al 14 giugno 2020 - sono invece contenuti i dettagli sulle singole riaperture e allegate le Linee di indirizzo - Schede singole - per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive per:

  • RISTORAZIONE
  • ATTIVITÀ TURISTICHE (balneazione)
  • STRUTTURE RICETTIVE
  • SERVIZI ALLA PERSONA (parrucchieri ed estetisti)
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO
  • COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE (mercati, fiere e mercatini degli hobbisti)
  • UFFICI APERTI AL PUBBLICO
  • PISCINE
  • PALESTRE
  • MANUTENZIONE DEL VERDE
  • MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE

La tabella sul calendario delle riaperture

18 maggio 2020
  • negozi di vendita al dettaglio (ad esempio abbigliamento, calzature ecc.);
  • attività legate alla cura della persona (parrucchieri, barbieri e centri estetici);
  • attività per la ristorazione (bar ristoranti, pizzerie, gelaterie, pub, ecc.);
  • stabilimenti balneari;
  • allenamenti degli sport di squadra;
  • musei
  • celebrazioni liturgiche e religiose.
25 maggio 2020
  • palestre, piscine, centri sportivi.
15 giugno 2020
  • cinema e teatri, ove gli spettacoli siano svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori, con il numero massimo di 1000 spettatori per spettacoli all’aperto e di 200 persone per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le regioni e le province autonome possono stabilire una diversa data, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori. L’attività degli spettacoli è organizzata secondo le linee guida di cui all’allegato 9;
  • centri estivi per bambini e ragazzi per lo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all’aria aperta, con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del dipartimento per le politiche della famiglia di cui all’allegato 8 al DPCM 17 maggio 2020. Le Regioni e le Province Autonome possono stabilire una diversa data anticipata o posticipata a condizione che abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale (uso mascherine)

  • è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 16 anche presso gli esercizi commerciali;
  • nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani;
  • è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza (1 metro). Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti. Possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L’utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.