Indennità per collaboratori sportivi: tutto sulla presentazione delle domande di giugno 2020

01/10/2020

Online il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport per la presentazione delle domande di giugno 2020

Il Ministero dello Sport ha pubblicato il decreto che individua le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento dell’indennità prevista dall’art.12 del DL 104/2020 (cd. Decreto Agosto), per il mese di giugno 2020.

Nel provvedimento vengono anche definiti i criteri di gestione delle risorse a tale fine stanziate, le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo, nonché le modalità di distribuzione delle eventuali risorse residue ad integrazione dell’indennità erogata per il mese di giugno 2020.

A chi va l'indennità

L’indennità di 600 euro, per il mese di giugno 2020, è riconosciuta, nel limite massimo di 90 milioni di euro, in relazione ai rapporti di collaborazione continuativa, già in essere alla data del 23 febbraio 2020, che in conseguenza dell’ emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro att ività presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche , di cui all’ articolo 67, comma 1, lettera m), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfano precisi requisiti.

Erogazione automatica

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità ex Cura Italia/DL Rilancio, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, ove persistano i presupposti e le condizioni di cui all’ art. 12, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di giugno 2020, entro 10 giorni dall’ entrata in vigore del presente decreto.

Modalità di presentazione delle nuove domande

Gli aventi diritto possono chiedere l’ erogazione dell'indennità da parte di Sport e Salute s.p.a. presentando a quest'ultima la relativa domanda attraverso la piattaforma informatica prevista dall’articolo 5, entro il termine perentorio indicato dalla società Sport e Salute s.p.a.

La domanda contiene almeno i seguenti elementi essenziali:

  • a) dati anagrafici, tra cui: nome e cognome, codice fiscale, residenza e recapiti di posta elettronica e certificati;
  • b) dati relativi alla collaborazione sportiva, tra cui: parti, decorrenza, durata, compenso e tipologia della prestazione;
  • c) codice IBAN dell’avente diritto o del genitore per i collaboratori minorenni;
  • d) assenso al trattamento dati personali in conformità alla normativa vigente e secondo l’ apposita informativa pubblicata nella piattaforma informatica di cui all’ articolo 5 del presente decreto;
  • e) dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, relativa alla preesistenza del rapporto di collaborazione alla data del 23 febbraio 2020, alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 2 del presente decreto in merito alla riduzione, cessazione o sospensione del lavoro come conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19.