Definizione agevolata delle controversie tributarie: ecco modello e istruzioni

03/02/2023

Pronti modello e istruzioni per i contribuenti che intendono chiudere le controversie ancora aperte con il Fisco, in riferimento a quanto disposto dall’art.1 commi da 186 a 202 della Legge di Bilancio 2023

Con provvedimento del 1° febbraio 2023, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le istruzioni e il modello di riferimento per l'attuazione dell’art.1, commi da 186 a 202, della legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023), concernenti la definizione agevolata delle controversie tributarie (liti pendenti) in cui è parte l’Agenzia delle entrate.

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte anche il Comune o un suo ente strumentale.

Come sottolineato nella nota del Fisco, la domanda di definizione va presentata entro il 30 giugno 2023 per ciascuna lite autonoma pendente in ogni stato e grado del giudizio. Entro lo stesso termine deve inoltre essere pagato l’intero importo per la definizione o, in alternativa, se ammesso il pagamento rateale, la prima rata (è previsto un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo). Le istruzioni approvate oggi insieme al modello forniscono le indicazioni utili per determinare gli importi dovuti.

Il perimetro dell’agevolazione

Possono essere definite le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Nel provvedimento si precisa anche che si considerano pendenti le liti il cui atto introduttivo del giudizio in primo grado sia stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.

Presentazione della domanda

Entro il prossimo 30 giugno deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate - direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato - una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).

In attesa dell’attivazione di un servizio specifico per la compilazione e la trasmissione telematica, è possibile presentare la domanda inviandola all’indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) dell’Ufficio che è parte nel giudizio.

Modalità e termini di versamento

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023. Non è ammesso il pagamento rateale se gli importi da versare non superano mille euro.

Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.