Definizione agevolata delle liti pendenti: domande online entro il 30 giugno 2023

20/03/2023

È aperto il canale telematico per l’invio delle domande di definizione agevolata delle liti pendenti in cui è parte l’Agenzia delle Entrate

E' l'invio online, la modalità ordinaria di presentazione delle istanze per i contribuenti che intendono chiudere le controversie aperte con il Fisco, usufruendo della misura prevista dall’ultima legge di Bilancio (legge 197/2022, art. 1, commi da 186 a 202).

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate dello scorso 1° febbraio, infatti, consentiva la presentazione della domanda via PEC in attesa dell’attivazione dello specifico servizio di trasmissione telematica, ora operativo.

Chiusura delle liti entro il 30 giugno

In base alla legge di Bilancio 2023, i contribuenti possono definire le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio.

Le domande devono essere presentate all’Agenzia - direttamente dal contribuente o tramite un soggetto incaricato - entro il prossimo 30 giugno attraverso la procedura web presente sul sito delle Entrate.

È necessario presentare una distinta domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria autonoma (cioè relativa al singolo atto impugnato).

Definizione agevolata: cos'è

Si tratta di un istituto che offre ai contribuenti l’occasione di chiudere le vertenze fiscali attraverso il pagamento di determinati importi correlati al valore della controversia, ossia all’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni.

In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, invece, il valore è costituito dalla somma di queste ultime.

Al valore della lite andrà applicata una percentuale variabile in funzione dello stato e del grado in cui pende la controversia.

Come si perfeziona la procedura 

La definizione delle liti si perfeziona con la presentazione della domanda e con il versamento dell’importo netto dovuto, o della prima rata, entro il 30 giugno 2023.

Se gli importi da versare non superano l’importo di mille euro non è però ammesso il pagamento rateale.

Qualora non ci siano importi da versare, infine, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.