Patente a crediti in edilizia: invio autocertificazione via PEC fino al 31 ottobre
30/09/2024
L’Ispettorato del Lavoro ha fornito un modello da inviare in attesa che venga attivato il portale dedicato, ma entro il 31 ottobre è comunque obbligatorio presentare la domanda online
Con circolare n.4/2024 del 23 settembre, l'Ispettorato del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative sull’applicazione della cosiddetta patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, introdotta dall'art. 27 del d.lgs. 81/2008 e regolata dal D.M. 18 settembre 2024 n. 132.
Ribadendo di fatto i contenuti del provvedimento, l'INL sottolinea in primis che i soggetti tenuti al possesso della patente sono le imprese – non necessariamente qualificabili come imprese edili – e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” nei cantieri. Per espressa previsione normativa sono esclusi i soggetti che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri ecc.).
Modalità operative e tempistiche: fino al 31/10 autocertificazione via PEC ma nel frattempo è obbligatorio completare la domanda online
La patente è rilasciata in formato digitale accedendo al portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro attraverso SPID personale o CIE.
Ai fini di una corretta presentazione della domanda va altresì ricordato che, ai sensi dell’art. 89, comma 1 lett. d), D.lgs. n. 81/2008, sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori.
In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente e sin dal 23/9 è comunque possibile presentare, utilizzando il modello allegato, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 81/2008, laddove richiesti dalla normativa vigente.
L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.
NB - La trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.
A partire dal 1° novembre p.v. non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.
Sospensione per morte o infortunio grave
L'INL sottolinea che se un incidente sul lavoro causa la morte di un lavoratore, l'Ispettorato può sospendere cautelativamente la patente dell'impresa o del lavoratore autonomo coinvolto per un massimo di 12 mesi.
La sospensione è obbligatoria, salvo che l'Ispettorato non motivi adeguatamente che la sospensione potrebbe generare rischi maggiori per i lavoratori o per la pubblica incolumità.
In caso di inabilità permanente o menomazione irreversibile di un lavoratore, l'Ispettorato può adottare la sospensione dopo aver ricevuto un riconoscimento ufficiale dall'INAIL che attesti la gravità dell'infortunio. In alcuni casi di evidente gravità (come la perdita di un arto), la sospensione può essere disposta immediatamente, senza attendere il provvedimento formale dell'INAIL.
Prima di adottare il provvedimento, l'Ispettorato esamina le responsabilità dei soggetti coinvolti, che devono essere imputabili almeno a titolo di colpa grave.
Le indagini tengono conto dei verbali dei pubblici ufficiali che intervengono sul luogo dell’incidente e del nesso causale tra la condotta omissiva o commissiva del datore di lavoro e l'evento infortunistico.
La sospensione può durare fino a 12 mesi, e la sua durata viene determinata in base alla gravità dell'infortunio, alle violazioni delle norme di sicurezza e all'eventuale recidiva dell'impresa
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