Congedo di paternità: tutte le novità previste nel 2018

18/01/2018

Il congedo di paternità, normato dalla Legge di Bilancio 2017 ed esteso all'anno corrente, spetta al padre lavoratore dipendente del settore privato che svolge un'attività di lavoro dipendente

Per il 2018, i padri lavoratori dipendenti del settore privato (per i dipendenti pubblici si è ancora in attesa di una misura specifica) hanno diritto:

  • ad un congedo obbligatorio della durata di 4 giorni, che possono essere goduti anche in maniera non continuativa, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio;
  • ad un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.


Requisiti
I congedi, non frazionabili (devono essere fruiti, cioè, per l'intera giornata), spettano sia per i figli naturali che in relazione ai figli adottati o affidati, purché la nascita, l'adozione o l'affido sia avvenuto a partire dal 1° gennaio 2018. Per il conteggio dei cinque mesi di cui sopra, il termine decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione nazionale e dall'ingresso del minore in Italia nel caso di adozione internazionale.

Importante: se il padre lavoratore vuole beneficiare nel corso del 2018 del congedo di paternità per figlio nato, affidato o adottato nel 2017, la disciplina di riferimento sarà quella del 2017, secondo la quale il padre lavoratore dipendente ha diritto solamente al congedo obbligatorio nella misura di 2 giorni e non ha diritto al congedo facoltativo.

Indennità
Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, ad un'indennità giornaliera a carico dell'Inps, pari al 100% della retribuzione media globale giornaliera. L'indennità è anticipata dal datore di lavoro, fatti salvi i casi in cui sia previsto il pagamento diretto da parte dell'INnps, come previsto per l'indennità di maternità in generale.

Richiesta del congedo
Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti per astenersi dal lavoro, con almeno 15 giorni di preavviso. Si può utilizzare, se presente, anche il sistema informativo aziendale per la richiesta e la gestione delle assenze.

In caso di richiesta del congedo facoltativo (uno), il lavoratore deve allegare alla stessa una dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.

Altre forme di congedo
Ricordiamo che per i genitori – sia mamme che papà – esistono anche altre misure di astensione dal lavoro per accudire i propri figli. Tra queste c'è il cosiddetto congedo parentale che è facoltativo e spetta a entrambi i genitori. La misura ha una durata di 10 mesi (che diventano 11 in casi particolari), cumulabili tra madre e padre, per un massimo di 6 mesi a genitore (a meno che il bambino non abbia un solo genitore) e può essere usato anche a ore e non solo a giorni. A livello retributivo, il congedo parentale comporta una riduzione dello stipendio fino ai 6 anni di età del bambino. Dopo quell'età il genitore che sceglie di utilizzare questa misura non percepirà alcuna retribuzione.

Esiste infine il congedo di paternità sostitutivo che vale quando la madre non può usufruire della maternità (per morte, malattia invalidante o abbandono). In questo caso il papà avrà diritto ai consueti 5 mesi obbligatori previsti per le mamme.